L'attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della «dignità personale del debitore». Gli accertamenti del Garante per la privacy, invece, hanno messo in luce l'esistenza di prassi in alcuni casi «decisamente invasive», come per esempio visite a domicilio o sul posto di lavoro, per cui l'Autorità ha deciso di intervenire con un provvedimento generale prescrivendo le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza. Nel caso l'attività di recupero sia delegata a terzi, il creditore dovrà comunicare ai soggetti incaricati i dati personali dei soli debitori e non di tutti i suoi clienti evitando dunque che l'incaricato acceda direttamente al database del titolare/creditore.
Per sollecitare il pagamento, stabilisce poi il Garante, non è lecito comunicare informazioni sui mancati pagamenti ad altri soggetti (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) né esercitare indebite pressioni. Sono da dunque ritenersi illecite modalità invasive di ricerca quali: visite al domicilio o sul luogo di lavoro; comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché persone diverse dal debitore potrebbero venire a conoscenza di inadempienze; utilizzo di cartoline postali o plichi con all'esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili. È necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche. Sono vietate anche le affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell'abitazione del debitore.
Possono formare oggetto di trattamento per recupero crediti i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico: dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici, di norma quelli forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici. Salvo il caso dell'assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati. Il Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce all'interessato il diritto di richiedere l'origine dei dati personali e di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al relativo trattamento. Per esercitare tali diritti il Garante ha predisposto un modulo scaricabile dal sito.
Fonte: www.ilsole24ore.com//www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2016-04-18/privacy-paletti-garante-il-recupero-crediti-123143.php
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
lunedì 18 aprile 2016
Privacy: i paletti del Garante per il recupero crediti

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