giovedì 28 aprile 2016

La figlia maggiorenne va via di casa e il Comune chiede il rilascio dell’immobile

Se la figlia, divenuta maggiorenne, decide di andare a vivere altrove è legittima la richiesta del Comune di ottenere il rilascio dell’immobile concesso in abitazione al coniuge affidatario, in quanto è venuta meno la ragione giustificatrice. Questo il principio applicato dalla Cassazione (sentenza n. 7621 del 18 aprile scorso) per decidere la controversia sorta tra una donna e un Comune toscano.
Il caso. La donna, in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale, affidataria della figlia minorenne, aveva ottenuto la concessione di abitare l’immobile del Comune in quanto casa coniugale. Raggiunta la maggiore età della figlia il Comune, tramite ordinanza, le imponeva il rilascio dell’immobile. Portata la vicenda nelle aule del Tribunale, i giudici sin dal primo grado non riconoscevano alcuna ragione alla donna: ella occupava senza titolo l’immobile, in quanto la figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne, era andata a vivere altrove. Trattandosi di assegnazione della casa coniugale, una volta revocata l’assegnazione da parte del Tribunale non sussistevano ragioni atte a consentire alla donna di continuare a godere dell’immobile originariamente assegnato all’ex coniuge.
L’affidamento come ragione giustificatrice dell’assegnazione della casa. Dello stesso parere sono stati anche i Giudici di Cassazione, secondo i quali in materia di alloggio di edilizia residenziale pubblica, e «ai contratti di locazione ad essi relativi, si applica la relativa normativa vigente statale e regionale». Nel caso specifico il rapporto tra la donna e il Comune è sorto ai sensi della legge regionale della Toscana n. 96/1996, con «l’obbligo di uniformarsi alla decisione del Giudice» di assegnazione o, come in questo caso, di revoca. Essendo venuta meno l’assegnazione giudiziale «quale ragione legittimante il contratto» la donna «è divenuta occupante sine titolo», e, tra l’altro, non rientra nemmeno nella categoria degli aventi diritto ai sensi della menzionata legge regionale toscana, «non avendo partecipato a nessuna graduatoria».

Fonte: www.ilfamiliarista.it/La figlia maggiorenne va via di casa e il Comune chiede il rilascio dell’immobile - La Stampa

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