I vani di porte e finestre non possono essere esclusi dal computo della superficie utile per la qualifica dell’immobile di lusso, parametro discriminante per l’ottenimento del beneficio prima casa. Lo affermano i Giudici della Corte di Cassazione nella sentenza depositata il 4 marzo 2016, n. 4333, con cui viene accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, e, dunque, confermato l’avviso di liquidazione nei confronti di un contribuente che aveva acquistato un immobile ritenuto dal Fisco come abitazione di lusso, perché con una superficie utile superiore al limite di 240 mq.
In precedenza, tuttavia, l’avviso di liquidazione in questione era stato annullato in Appello in quanto, secondo i Giudici regionali, dal computo della superficie utile andavano stralciati i metri quadri di vani di porte e finestre, ritenuti non abitabili. La Cassazione ha però riformulato tale tesi: secondo i Supremi Giudici i vani di porte e finestre rientrano nel calcolo della superficie utile; restando esclusi solo i balconi, le cantine, le terrazze, le soffitte, le scale e il posto macchine.
Nella sentenza, la Corte ha inoltre rinnovato il concetto che le norme di agevolazione fiscale, in quanto di carattere eccezionale, sono “di stretta interpretazione […] non essendo consentito all’interprete il ricorso al criterio analogico per estenderne l’applicazione oltre i casi e le condizioni delle stesse espressamente considerati”. Il calcolo della superficie utile, inoltre, è dettagliato esplicitamente dalla legge, senza dunque che sia necessario ricorrere a nozioni o elementi interpretativi definiti “extratestuali”.
fonte: www.fiscopiù.it/Prima casa, nel calcolo della superficie anche i vani di porte e finestre - La Stampa
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giovedì 10 marzo 2016
Prima casa, nel calcolo della superficie anche i vani di porte e finestre

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