venerdì 25 marzo 2016

La nuova disciplina dell’omicidio stradale in Gazzetta Ufficiale

Con l’art. 589 bis è stata introdotta nel codice penale la nuova fattispecie incriminatrice dell’omicidio stradale, caratterizzata da un rigore sanzionatorio senza precedenti. Il legislatore della novella mira a trattare in maniera organica tutti gli omicidi colposi che si verificano in seguito alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche quando sono commessi da conducenti in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.
Disciplina analoga dal punto di vista della ratio legis è prevista dall’art. 590 bis c. p. per le lesioni personali gravi o gravissime caratterizzate dall’essere state cagionate a seguito della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e/o da conducente ebbro o stupefatto.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la Legge 23 marzo 2016, n. 41 che introduce il reato di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali.
Con l’introduzione dell’art. 589 bis c. p. il legislatore interviene in una materia, quella della circolazione stradale, che è stata oggetto negli ultimi anni di numerose novelle, sempre sull’onda dell’emergenza, con l’intento questa volta di offrire una disciplina organica in relazione a fatti omicidiari commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale ovvero da conducenti ebbri o in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti (analoga disciplina è prevista per le lesioni personali gravi o gravissime di cui all’art. 590 bis c. p.).
Anche questo intervento - che tenta di dare una risposta al fenomeno cosiddetto della criminalità stradale, cioè di quel settore delinquenziale il cui tratto comune è costituito dalla violazione delle regole relative alla circolazione stradale - si caratterizza unicamente per l’inasprimento sanzionatorio, mezzo questo che si è già in passato dimostrato assolutamente inidoneo a prevenire la commissione di reati connessi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta alla assunzione di sostanze stupefacenti. L’esperienza, infatti, insegna che soluzioni siffatte, oltre che portatrici di una significativa dose di irrazionalità nel sistema, si sono sempre rivelate sterili ed inadeguate dal punto di vista della politica criminale.
Tanto premesso, va evidenziato che la nuova fattispecie è costruita in termini di delitto colposo, per cui consente di superare l’annosa questione relativa all’elemento psicologico che caratterizza i reati aggravati dalla violazione delle regole della circolazione stradale (colpa con previsione o dolo eventuale) e la conseguente oscillazione giurisprudenziale: recita il comma 2 dell’art. 589 bis c. p.: Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope …, cagioni per colpa la morte di una persona ….
Dunque, la nuova norma cerca di racchiudere tutte le ipotesi di omicidio colposo in qualche maniera collegate alla circolazione stradale. In particolare, al comma 1 dell’art. 589 bis in commento, si punisce con la pena della reclusione da due a sette anni l’ipotesi per così dire base, vale a dire quella prima disciplinata dal comma 2 dell’art. 589 c. p. e relativa al fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (con la conseguenza che tale inciso è stato eliminato dal comma 2 dell’art. 589 c. p., che attualmente è relativo solo ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), lasciando immutata la cornice edittale.
Ai successivi commi sono previste, invece, le ipotesi aggravate: in particolare, al comma 2, si punisce con la pena della reclusione da otto a dodici anni l’omicidio stradale commesso dal conducente in stato di grave ebbrezza alcolica (oltre 1.5 g/l) o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (tale previsione ha comportato l’abrogazione del comma 3 dell’art. 589 c. p., che prevedeva l’omicidio colposo aggravato dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti del conducente); per i conducenti professionali, invece, il comma 3 dell’art. 589 bis c. p. ritiene sufficiente un tasso alcolico superiore a 0.8 g/l.
Al comma 4, si punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio stradale commesso dal conducente in stato di ebbrezza alcolica media (tra 0.8 g/l e 1.5 g/l) ed al comma 5, dal conducente che ecceda i limiti di velocità (procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita) o che attraversi un’intersezione con il semaforo rosso o che circoli contromano o che inverta la marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Sono poi previsti vari aumenti di pena:
- per il conducente che non abbia conseguito la patente di guida o abbia la patente sospesa o revocata o non abbia assicurato il proprio veicolo a motore (art. 589 bis, comma 6, c. p.);
- per il conducente che provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone: in tal caso è prevista l’applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, fissando il tetto massimo in diciotto anni (art. 589 bis, comma 8, c. p.);
- per il conducente che, dopo aver cagionato l’omicidio stradale, si dia alla fuga (art. 589 ter c. p.): in tal caso l’aumento previsto va da un terzo a due terzi e in ogni caso non può essere inferiore a cinque anni. A tale ultimo proposito, si rileva che l’espressione utilizzata dal legislatore - «la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni» - risulta poco felice. Ed invero, è evidente che è l’aumento di pena a non poter essere inferiore a cinque anni e non la pena irroganda, altrimenti si creerebbe un ingiustificato trattamento di favore nei confronti del conducente in grave stato di ebbrezza che si dia alla fuga, nel senso che sarebbe punito con una pena inferiore a quella minima di otto anni prevista dal comma 2 dell’art. 589 bis c. p., che sicuramente è di minore gravità, non essendo l’omicidio seguito dalla fuga.
A tale ultimo proposito, va evidenziato che attualmente la fuga dopo un sinistro stradale è ipotesi criminosa che costituisce autonoma figura di reato, disciplinata dall’art. 189, comma 6, c.d.s. e punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Quella di cui all’art. 589 ter c. p. costituisce, dunque, una ipotesi speciale rispetto alla fattispecie generale disciplinata dal codice della strada.
Sempre nell’ottica della comminazione di una pena esemplare, il legislatore all’art. 590 quater c. p. ha previsto il divieto di equivalenza o prevalenza di eventuali circostanze attenuanti con le circostanze aggravanti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 589 bis c. p. e di cui all’art. 589 ter c. p., per cui le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. In tal modo ha evitato che il giudice possa bilanciare le circostanze ed addivenire all’irrogazione di una pena che possa scendere al di sotto del minimo edittale (un regime analogo - come si è visto - era stato adottato anche prima della novella in commento, posto che l’art. 590 bis c. p. prevedeva il divieto di equivalenza o prevalenza di eventuali circostanze attenuanti nel giudizio di bilanciamento con la circostanza aggravante della violazione delle norme della circolazione stradale).
È poi prevista una circostanza attenuante, per effetto della quale la pena è diminuita fino alla metà, quando l’evento, pur cagionato dalle condotte imprudenti sopra descritte, sia conseguenza anche di una condotta della vittima o di terzi («qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole», recita il comma 7 dell’art. 589 bis c. p.).
Anche le sanzioni accessorie sono particolarmente severe, sol che si consideri che è previsto che in caso di omicidio stradale - anche quando venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena - sia comunque disposta la revoca della patente di guida, con la previsione di tempi particolarmente lunghi per poterla conseguire nuovamente: nel caso di fuga in seguito ad omicidio stradale si arriva addirittura a trenta anni.
Solo un cenno, per concludere, a due delle più importante modifiche di natura processuale: è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi di omicidio stradale, limitatamente ai casi disciplinati dai commi 2 e 3 dell’art. 589 bis c. p. (è, altresì, previsto l’arresto facoltativo in flagranza nei casi di lesioni colpose stradali gravi o gravissime) e, quanto alla vocatio in ius, è prevista la citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica (e la sottrazione alla competenza del giudice di pace delle lesioni personali).

Qui la Legge n. 41/2016:Microsoft Word - Documento3

Fonte: www.quotidianogiuridico.it

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