mercoledì 17 febbraio 2016

Concorsi: abrogato il requisito dell'altezza, debuttano nuovi parametri

Il nuovo regolamento adottato con Dpr 207/2015 (previsto dalla legge 2/2015), ha mandato definitivamente in soffitta il previgente requisito dell'altezza minima quale parametro fisico imprescindibile, fino al 13 gennaio scorso, – data di entrata in vigore del regolamento di cui trattasi – per entrare a far parte delle Forze armate, Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'abrogazione dei limiti minimi di altezza non trova applicazione nelle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori (ex articolo 1, comma 2, del Dpr).
La novità contenuta nel nuovo regolamento consiste nei tre nuovi parametri fisici in base ai quali la commissione concorsuale valuterà se il candidato abbia o meno l'idoneità fisica a svolgere il servizio per il quale concorre, senza che il semplice dato numerico dell'altezza possa, da una parte, discriminarlo e, dall'altra, non essere sufficientemente rilevante per il lavoro che andrà a svolgere in caso di vittoria del concorso. In particolare, sono stati introdotti come requisiti fisici i parametri della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva differenziandosi tra di loro in relazione al sesso maschile o femminile del concorrente. I predetti parametri fisici sono stati elaborati da un Comitato tecnico scientifico costituito presso lo Stato maggiore della Difesa a cui sono stati affidati i compiti di individuare, sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia, i parametri fisici quali strumenti applicati alla selezione del personale delle forze armate. L'articolo 5 prevede la possibilità che al regolamento possano essere apportate modifiche ed integrazioni, in relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche sull'argomento, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.
I parametri fisici sono indicati nella tabella in allegato “A” del predetto regolamento. La tabella per la valutazione dei parametri fisici di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento de quo, prevede diverse percentuali tra handgrip in Kg (Maschi ≥ 40, Femmine ≥ 20), percentuali massa grassa (Maschi ≥ 7 e ≤ 22, Femmine ≥ 12 e ≤ 30) ed infine la massa magra teorica (Maschi ≥ 40, Femmine ≥ 28). Nello specifico, l'art. 1 del regolamento ritiene per composizione corporea: la massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria; per forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominate espressa in chilogrammi (KG) ed infine per massa metabolicamente attiva “la percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria”. Quest'ultima è la metodologia scelta dai ministeri interessati per analizzare la composizione corporea e gli altri due requisiti richiesti agli aspiranti servitori dello Stato. Al riguardo, si è scelta una tecnica meno invasiva rispetto ad altre quali la risonanza magnetica o la densitometria a doppio raggio X, e, soprattutto economicamente meno dispendiosa per la P.A. La impedenziometria è una metodica utilizzata per la determinazione della composizione corporea (massa grassa, massa magra, acqua totale).
Considerati eventuali condizioni tecniche o fattori individuali del candidato, da valutarsi in concreto, l'art. 3, comma 2, del regolamento prevede una percentuale di adeguamento forniti dagli strumenti di misurazione fino ad un massimo del dieci percento rispetto ai valori limite previsti nella relativa tabella. Le disposizioni del regolamento trovano applicazione a partire dai bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.
Come è stato rilevato dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato del 10 settembre 2015, la finalità perseguita dal legislatore è quella di non precludere l'accesso a detti Corpi in ragione della mancanza del requisito dell'altezza minima, consentendo la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali si possa desumere in maniera imprescindibile l'idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d'istituto. Le novità legislative in tema di parametri fisici per accedere ai ruoli che si occupano della difesa e sicurezza dello Stato costituiscono l'attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, il buon andamento della P.A. non significa più soltanto legalità, ma anche efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
La ricerca delle migliori metodologie per selezionare le professionalità del personale che si occupa della tutela dello Stato, pertanto, rappresenta la forma più lungimirante ed efficace per rendere effettiva l'azione amministrativa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com//Concorsi: abrogato il requisito dell'altezza, debuttano nuovi parametri

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