L’amministratore societario che risulta essere un semplice prestanome della società risponde a livello penale. A nulla rileva, infatti, la circostanza che egli, pur risultando come una semplice "testa di legno", non sia stato coinvolto nel reato di bancarotta fraudolenta: per il semplice fatto di aver rivestito formalmente la carica di amministratore, questi sarà chiamato a rispondere davanti ai giudici del dissesto societario. Lo afferma la V sezione penale della Cassazione, nella sentenza del 16 febbraio 2016, n. 6337.
In tale sede, i Supremi Giudici hanno rigettato il ricorso di un contribuente che affermava di aver assunto il ruolo di amministratore societario come semplice prestanome, e pertanto contestava il reato di bancarotta fraudolenta a lui ascritto.
“In tema di bancarotta fraudolenta – si legge in sentenza – concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell’azienda. I giudici di merito hanno fatto buon governo di tali principi di diritto, evidenziando con motivazione congrua ed esente da vizi logici e di metodo il ruolo assunto dall’imputato e il contributo fondamentale dallo stesso avuto nella società fallita”.
I Giudici hanno quindi evidenziato che nel reato di bancarotta fraudolenta anche l’amministratore che ha assunto la carica in modo formale, quale mero prestanome, risponde come gli altri dei reati contestati a titolo di omissione. Infatti, anche la carica “formale” attribuisce alla “testa di legno” i doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità.
Fonte: www.fiscopiù.it /Anche l’amministratore “testa di legno” risponde del reato di bancarotta - La Stampa
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venerdì 19 febbraio 2016
Anche l’amministratore “testa di legno” risponde del reato di bancarotta

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