Il Consiglio dei ministri di venerdì 15 gennaio, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi che attuano le disposizioni in materia di depenalizzazione dell’articolo 2, comma 2 e comma 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Si attende ora la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il primo decreto provvede a trasformare alcuni reati (puniti con multa o ammenda) in illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria, con l’obiettivo anche di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione.
Il secondo decreto provvede a sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa. Competente a decidere diventa il giudice civile.
In tema di sanzioni penali, si segnala la risposta del ministro Orlando in occasione del question time alla Camera giovedì 14 gennaio
In linea generale il decreto di attuazione dell’articolo 2 comma 2 della legge 67/2014 depenalizza i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, esclusi quelli che attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
Enumera poi un ulteriore serie di reati depenalizzati previsti sia dal codice penale che in leggi speciali.
Come è noto, rimane sottoposto a sanzione penale il reato di clandestinità. Per avere precisa contezza dei reati depenalizzati occorre tuttavia attendere la pubblicazione del decreto delegato in Gazzetta Ufficiale.
In questa occasione si evidenzia che nei casi depenalizzati la competenza a decidere degli illeciti si trasferisce alle autorità amministrative volta a volta competenti, tra cui i prefetti che tuttavia dovranno assolvere al compito nei limiti delle risorse attualmente disponibili (il decreto è a costo zero).
Il testo del decreto (salvo verifica una volta pubblicato in GU) disciplina anche la norma transitoria: l’avvenuta depenalizzazione si applica anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. L’autorità giudiziaria ha 90 giorni di tempo dall’entrata in vigore del dlgs per trasmettere alle autorità amministrative competenti gli atti dei procedimenti riguardanti reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che siano prescritti. Se l’azione penale non è stata esercitata, provvede il pm.
Nel caso di sentenza o decreto irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto provvedendo ai sensi dell’articolo 667, coma 4 del cpp.
Il secondo decreto, di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 67/2014, provvede a sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa. Competente a decidere diventa il giudice civile. La persona offesa potrà ricorrervi per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.
Il catalogo degli illeciti civili dovrebbe comprendere l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite, uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.
In tema di esecuzione delle pene il ministro della giustizia Andrea Orlando, in risposta al question time alla Camera giovedì scorso, ha fornito i primi dati relativi all’attuazione della stessa legge 67/2014 in merito alle sanzioni non detentive e alla messa alla prova.
Al 31 dicembre 2015 risultavano ammessi al lavoro esterno 1.413 detenuti; mentre erano 6.557 gli ammessi al nuovo istituto di messa alla prova.
In linea generale la popolazione carceraria in esecuzione penale esterna raggiunge la cifra di 39. 274 (erano 21. 494 nel 2010).
“Un trend che dimostra da parte di avvocati e magistrati la condivisione di una comune cultura innovativa concretamente orientata nella prospettiva del cambiamento e di attuazione del dettato costituzionale”, ha sottolineato il guardasigilli ai deputati.
fonte: www.cnf.com//Depenalizzazione, il Consiglio dei Ministri approva i decreti delegati. Attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il guardasigilli plaude avvocati e magistrati per i risultati della esecuzione penale esterna
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martedì 19 gennaio 2016
Depenalizzazione, il Consiglio dei Ministri approva i decreti delegati. Attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
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