L’accettazione, da parte dell’assicuratore, del pagamento tardivo del premio non può configurare una rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa; tale accettazione, infatti, è idonea esclusivamente ad evitare la risoluzione di diritto del contratto. In questo senso si è pronunciata la Cassazione, con la sentenza 23901/15.
Il caso
Una donna agiva in giudizio nei confronti di un’amministrazione comunale, per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli da una caduta la cui causa parte attrice riconduceva ad una buca coperta di foglie, sita sul marciapiede di una strada. Nel procedimento intervenivano gli eredi di parte attrice, venuta a mancare nelle more del giudizio, ed una compagnia assicuratrice, chiamata in garanzia dal Comune. Il giudice di prime cure condannava il Comune al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, rigettando la domanda di garanzia per l’assenza di copertura assicurativa.
L’amministrazione soccombente presentava domanda di gravame, che la Corte territoriale competente dichiarava inammissibile. Il Comune ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2051 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del caso fortuito. L’amministrazione ricorrente, inoltre, rilevava violazione degli artt. 1901, 1460, comma 2, e 1375 c.c. , in relazione all’asserita condotta in mala fede della compagnia assicuratrice, che aveva accettato il pagamento del premio pur essendo a conoscenza della sospensione della copertura assicurativa, realizzatasi a causa di un disguido nel pagamento.
L'assicuratore ha facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa?. La Cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso inerente alla violazione dell’art. 2051 c.c.; la sentenza di primo grado aveva, infatti, fondato l’accoglimento della domanda su due autonome rationes decidendi, argomentando sia in relazione all’art. 2051, sia con riferimento all’art. 2043 c.c. . Per questo motivo, il Collegio ha rilevato il difetto di interesse del ricorrente, dal momento che la sentenza sarebbe comunque fondata, in relazione all’art. 2043 c.c. .
La Suprema Corte ha affermato che deve escludersi che l’accettazione da parte dell’assicuratore del pagamento tardivo del premio possa configurare una rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa; tale accettazione, infatti, è idonea esclusivamente ad evitare la risoluzione di diritto del contratto. Gli Ermellini hanno ribadito il consolidato principio per cui, nell’ambito assicurativo, l’art. 1901, comma 2, c.c.(sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio) rappresenta applicazione dell’eccezione di inadempimento, prevista dall’art. 1460 c.c. .
Deve, pertanto, essere esclusa la sussistenza, in capo all’assicuratore, della facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa in caso di contrarietà a buona fede «come nel caso in cui l’assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro». Nel caso di specie, come sottolineato dalla Corte di legittimità, l’assicurazione ha accettato il pagamento quando ancora non era a conoscenza del sinistro verificatosi durante il periodo di scopertura. Per le ragioni sopra esposte, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Paga il premio, anche se in ritardo: la garanzia assicurativa resta sospesa - La Stampa
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domenica 20 dicembre 2015
Paga il premio, anche se in ritardo: la garanzia assicurativa resta sospesa
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