domenica 15 novembre 2015

La soluzione non giudiziale delle controversie nelle comunicazioni: l’evoluzione della disciplina

 Il crescente ruolo che la soluzione stragiudiziale delle controversie sta riscuotendo all’interno del nostro ordinamento potrebbe far emergere come l’ordinamento giuridico italiano «si è spinto più lontano rispetto al tradizionale modo d’intendere la separazione delle funzioni, che si fa risalire a Montesquieu». Questa solo una delle riflessioni svolte da Beatrice Bertarini - assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia dell’Università di Bologna - che, con il suo lavoro, ha voluto porre l’attenzione sulle procedure per la soluzione non giudiziale delle controversie nel settore delle comunicazioni che il legislatore nazionale ha disciplinato attraverso l’emanazione di leggi ad hoc.

Lo studio a firma della dottoressa Beatrice Bertarini, qui allegato, si propone di analizzare come la soluzione non giudiziale delle controversie nel settore delle comunicazioni sia progressivamente mutata sia attraverso previsioni del legislatore nazionale sia attraverso specifici provvedimenti dell’Autorità di settore. «Ciò che però appare di estremo interesse per la nostra ricerca sono le previsioni normative inerenti i soggetti incaricati della soluzione non giudiziale delle controversie e l’importanza che la soluzione non giudiziale delle controversie assume attraverso le modifiche che la normativa nazionale più recente ha apportato al Codice del consumo».

Nel settore delle comunicazioni, sottolinea nella sua premessa l’autrice, anche le norme comunitarie «hanno ribadito la scelta di arricchire l’offerta di giustizia. Esse disgiungono la funzione di risoluzione delle controversie dalla giurisdizione. Impongono agli Stati membri di rendere esperibili rimedi d’altro tipo, come la conciliazione e un arbitrato sui generis (non alternativo alla giurisdizione)». Da ciò discende che «rientra a pieno diritto tra gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi sia al giudice che all’arbitrato che si basano sull’idea comune di sostituire la pronuncia di un organo giurisdizionale con accordi tra le parti in conflitto in ordine a soluzioni che possono risultare soddisfacenti per entrambi i litiganti».

Qui l’approfondimento della dott.ssa Beatrice Bertarini:www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_CIV_comunicazioni_bertarini_s.pdf

Nessun commento:

Posta un commento

Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale

Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...