sabato 14 novembre 2015

Il reato di violenza assistita

Il reato di violenza assistita è previsto nel nostro codice penale quale circostanza aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia introdotto sulla scia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica - Instambul 11 maggio 2011 – che all'art. 46 quelle circostanza del reato, quando non ne sia elemento costitutivo, l'aver commesso l'evento delittuoso ai danni di un bambino o in sua presenza.

A seguire, nel nostro ordinamento, il d. l. 14 agosto 2013, n. 93 sulle disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere poi convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha introdotto il n. 11 quinquies all'art. 61 c.p. il quale afferma che sia circostanza aggravante nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza.

Esemplificativo potrebbe essere il caso di Tizia la quale ha subito per anni maltrattamenti fisici e psicologici da parte del compagno Caio e la figlia Tizietta ha assistito inerme a dette violenze. Il Sig. Caio è stato condannato dal Tribunale penale e sta scontando la misura restrittiva degli arresti domiciliari. Al contempo, Tizietta ha intrapreso un percorso psicologico per superare il grave trauma subito a causa della violenza perpetrata dal padre nei confronti della madre.

In tale fattispecie concreta occorre chiedersi se il minore sia specificamente ed effettivamente tutelato nel nostro ordinamento quando la parte offesa dal reato di cui all'art. 572 c.p. risulta essere la madre della minore.

Tale circostanza aggravante si concreta quando le continue violenze fisiche, verbali, psicologiche, economiche e della dignità personale perpetrate nei confronti della parte offesa sono avvenute spesso e anche in danno del minore il quale, assistendo alle violenze in oggetto, ha subito ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo per tutto il tempo in cui è minorenne.

A tale proposito, emblematica è la definizione fornita dal CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) la quale sostiene che per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. Inoltre, il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente quando questi avvengono nel suo campo percettivo e/o indirettamente quando il minore ne è a conoscenza.

Da questa definizione, emerge ciò che l'art. 61 c.p. n. 11 quinquies e la Convenzione di Istanbul hanno rilevato: si ha violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente sul genitore le percossa, gli insulti e le minacce, le sofferenze cui il genitore è esposto, ma anche se queste violenze, pur non avvenendo direttamente innanzi agli occhi del minore sono da lui conosciute attraverso la percezione dei suoi effetti.

Le ripercussioni sui minori della violenza assistita, devono essere il frutto di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonché realizzati in violazione dell'art. 147 c.c., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall'art. 30 della Carta costituzionale e che sono puntualmente violati, nel caso di specie, dal Sig. Tizio.

Inizialmente, ci si chiedeva se nel nostro ordinamento il minore sia tutelato quando assiste a violenza diretta nei confronti di un genitore, subendone le gravi ripercussioni appena citate. In risposta, chi scrive ritiene di poter affermare che il nostro ordinamento ha previsto la violenza assistita quale aggravante del delitto del reato di maltrattamenti in famiglia ma che la strada sia ancora molto lunga per la sua concreta attuazione soprattutto nella sensibilità e quindi nel riconoscimento e nel fronteggiamento di tale forma di violenza a danno dei minori.

Questa difficoltà emerge chiaramente sia nella cultura comune -rami parentali, genitori, amici – e in particolare tra le figure che a diverso titolo si occupano della famiglia in conflitto quali magistrati, avvocati, insegnanti e assistenti sociali. Infatti, il reato della violenza assistita occupa diversi ambiti giudiziari quale il tribunale ordinario penale, il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario civile, e l'ambito pedagogico educativo-psicologico-psichiatrico-sociale. Questi diversi spazi di competenza, sono interconnessi tra di loro come anelli di una catena la quale, se dovesse spezzarsi, come spesso accade, provocherebbe conseguenze nefaste in ambito famigliare. I primi a pagarne le conseguenze sono i minori che restano spesso vittime inascoltate in quanto ad oggi, molte volte, non sussiste una concreta riparazione ai danni subiti dal fanciullo.

fonte: www.ilsole24ore.com//Il reato di violenza assistita

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