A forza di introdurre inasprimenti, di fatto si premia chi rifiuta di sottoporsi ai test per accertare la guida in stato di ebbrezza. Un effetto paradossale che emerge dalla lettura delle sentenze 46624 e 46625, depositate ieri, con le quali le Sezioni unite della Cassazione escludono che al rifiuto si possano applicare le stesse sanzioni “accessorie” che scattano nei casi più gravi di positività ai test. Tanto che, di fatto, le Sezioni unite “suggeriscono” di risolvere il problema contestando al conducente - quando possibile - non solo il rifiuto, ma anche quello di positività (sulla base di valutazioni dei sintomi che la persona mostra, in mancanza di test con etilometro o analisi del sangue).
I complessi problemi che caratterizzano la questione nascono dal fatto che il rifiuto (articolo 186, comma 7 del Codice della strada) è tendenzialmente punito con le stesse, pesanti sanzioni dell'ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, articolo 186, comma 2, lettera c). Però poi ci sono fattispecie particolari in cui scatta un trattamento ancora più pesante, che però alla luce delle due sentenze depositate ieri sono da intendere come applicabili alla sola ebbrezza grave e non anche al rifiuto.
Queste fattispecie sono la guida di un veicolo che appartiene a un estraneo al reato (per la quale l'aggravamento della sanzione è rappresentato dal raddoppio del periodo di sospensione della patente) e l'aver causato un incidente (che comporta il raddoppio di tutte le sanzioni previste per il tipo di ebbrezza accertato). Le sentenze di ieri affrontano ciascuna una delle due fattispecie e premettono che i problemi d'interpretazioni sono dovuti al fatto che la normativa è stata cambiata più volte nel giro di pochi anni (dal 2007 al 2010) e senza un vero coordinamento.
fonte: www.ilsole24ore.com//Alcoltest, rifiuto senza aggravanti
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mercoledì 25 novembre 2015
#Alcoltest, rifiuto senza aggravanti

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