Posto di lavoro salvo per il dipendente. E' errato il calcolo compiuto dall’azienda, che, analizzando la posizione del dipendente vittima di un incidente in moto durante il periodo di incarico sindacale, ha sommato i giorni di assenza pre e post distacco presso l’organizzazione sindacale. Sono stati rifatti i conteggi: nessun superamento del periodo di comporto e licenziamento nullo.
Il passaggio decisivo della battaglia giudiziaria è quello in appello, dove i giudici annullano il «licenziamento» deciso da una società tedesca, con sede in Italia, nei confronti di un «dipendente», e motivato, come detto, col «superamento del periodo di comporto». Secondo i rappresentanti dell’azienda andavano cumulati i «giorni di assenza per infortunio precedenti al distacco» del lavoratore presso il sindacato con «quelli successivi alla revoca del distacco».
Numeri alla mano, è superata la fatidica soglia dei 180 giorni di assenza. Ma per i giudici di secondo grado, contrariamente a quanto deciso in Tribunale, «l’evento verificatosi durante il periodo di aspettativa», cioè l’incidente subito dall’uomo mentre «alla guida del proprio motociclo era intento a recarsi presso la sede sindacale», va catalogato come fatto «extralavorativo». E' accolta, quindi, l’obiezione mossa dall’uomo. Di conseguenza, i «giorni di assenza» seguiti all’incidente in moto vanno «qualificati come malattia» e non possono «essere cumulati a quelli di infortunio sul lavoro» nell’ottica del periodo di comporto.
L’azienda contesta la «duplice qualificazione» attribuita alla «assenza dal servizio» del lavoratore. In Cassazione è sostenuta la tesi della «legittimità del licenziamento»: per i legali della società «l’assenza» è avvenuta «a seguito di infortunio, verificatosi nel periodo di aspettativa» e ha dato luogo al «superamento del periodo di comporto». Numeri inequivocabili, secondo l’azienda, quelli relativi ai giorni trascorsi a casa dal lavoratore.
Di avviso opposto, invece, la Cassazione (sentenza 21499/15), che sancisce la vittoria definitiva del dipendente. Nodo gordiano è «la verifica della riferibilità al datore di lavoro o al sindacato dell’infortunio sul lavoro verificatosi durante l’aspettativa sindacale». Ebbene, su questo fronte i giudici di terzo grado prendono posizione in maniera netta: «una volta cessata l’aspettativa sindacale e riattivato l’originario rapporto di lavoro, l’assenza del lavoratore, che dipenda dall’evento che ha dato luogo all’infortunio sul lavoro nel periodo di aspettativa sindacale, non può che essere imputata, rispetto all’originario datore di lavoro, ad un’attività extralavorativa, in quanto non riconducibile al rapporto di lavoro originario». Ciò perché «durante l’aspettativa sindacale il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione», sottolineano i giudici.
Non a caso, «l’organizzazione sindacale, in quanto beneficiaria della prestazione di cosiddetto lavoro sindacale, è tenuta a corrispondere all’INAIL il premio assicurativo computato sull’indennità erogata al lavoratore sindacalista». Tale ottica ha effetti positivi per il dipendente: quest’ultimo, alla luce della distinzione tracciata dai giudici, non ha superato il periodo di comporto. Licenziamento nullo, quindi, e posto di lavoro salvo.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Incidente in moto e malattia. Assenze diverse, sommatoria non possibile e licenziamento nullo - La Stampa
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sabato 31 ottobre 2015
Incidente in moto e malattia. Assenze diverse, sommatoria non possibile e licenziamento nullo
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