giovedì 15 ottobre 2015

Guida in modo strano, accosta e si allontana barcollando, evitando l’#etilometro: condannato

Una preoccupante andatura dell’automobile richiama l’attenzione delle forze dell’ordine: obiettivo è verificare le condizioni psico-fisiche del conducente. Quest’ultimo, però, accosta il veicolo a bordo strada e si allontana a piedi, con una camminata non proprio sicura. E' comunque legittima la contestazione del reato di “rifiuto dell’accertamento” etilometrico (Cassazione, sentenza 40066/15).

La colpevolezza è evidente, secondo i giudici di merito. E questa linea di pensiero viene ora condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, ritengono non accettabili le obiezioni proposte dal legale dell’uomo. E' illogico, in sostanza, sostenere la «carenza di prove sulla responsabilità» poggiandola sulla presunta non certezza sulla presenza dell’uomo «alla guida del veicolo».

I giudici ritengono corretta la lettura adottata in primo e in secondo grado, dove è stata delineata la «condotta» dell’uomo, il quale, «dopo avere accostato l’autovettura», decideva di «proseguire a piedi, in evidente stato di ebbrezza», rifiutando così di «sottoporsi all’alcoltest». Evidenti, quindi, i presupposti per ritenere acclarato il reato di «rifiuto dell’etilometro». E congrua, aggiungono i giudici, la «pena» così come decisa in Appello, soprattutto tenendo conto «dei numerosi precedenti penali» dell’uomo, della sua «condotta non collaborativa» e, infine, della «gravità del fatto».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Guida in modo strano, accosta e si allontana barcollando, evitando l’etilometro: condannato - La Stampa

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