Va rimossa la canna fumaria montata sul muro di confine di un palazzo di pregio, in quanto altera notevolmente l’estetica dell’edificio, impone una servitù di stillicidio di acque sporche dovute alla condensazione dei fumi e costituisce turbativa al godimento della luce. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 17072/15.
Il caso
Il Tribunale di Bologna rigettava l’istanza di rimozione di una canna fumaria presentata dai proprietari di un immobile. Questi lamentavano infatti che, in violazione del regolamento condominiale (il quale prevede che le canne fumarie vanno poste all’interno delle singole unità familiari), la società convenuta avesse apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di un palazzo di pregio, costituendo così sfregio della facciata della corte stessa e imponendo una servitù di stillicidio di acque sporche dovuta alla condensazione dei fumi.
In riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Bologna ordinava la rimozione dell’oggetto causa di turbativa. Contro la sentenza, la società ricorre per cassazione, adducendo diversi motivi. Tutela possessoria. In particolare, la ricorrente afferma che la canna fumaria è un impianto indispensabile per un’effettiva abitabilità del suo appartamento. Sul tema, gli Ermellini osservano che il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge a oggetto di tutela possessoria quando uno di loro abbia alterato e violato, arrecando danno agli altri condomini e senza il loro consenso, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, tale da impedire o da limitare il godimento di cui ha diritto ciascun compossessore pro indiviso sulla cosa stessa.
Di conseguenza, la modifica di una parte comune e della sua destinazione ad opera di un condomino, privando così il bene della sua specifica funzione e sottraendola al compossesso di tutti i condomini, legittima gli altri condomini a richiedere di riportare la cosa allo stato anteriore in modo che possa ritornare a svolgere l’originaria funzione. Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che i giudici di merito abbiano accertato che la canna fumaria in questione aveva notevoli dimensioni, in quanto accompagnata da una sovrastruttura installata nella facciata del palazzo condominiale priva di qualsiasi collegamento dal punto di vista architettonico o funzionale con la parete esterna dell’edificio. In tal modo, è stato accertato che l’oggetto contestato incideva notevolmente sull’estetica dello stabile, costituiva un elemento di grave degrado e riduceva notevolmente la luce nella stanza che affaccia dalla finestra sottostante la canna, causando così turbativa al godimento della luce stessa.
I giudici di legittimità constatano infine la sussistenza in capo alla società ricorrente di un animus turbandi, che consiste nella volontarietà del fatto compiuto a svantaggio del possesso altrui, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore. Questa si profila, in genere, tutte le volte che in concreto si integrano gli estremi della turbativa, non rilevando di regola l’eventuale convinzione dell’autore della turbativa di esercitare propri diritti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Nessuna canna fumaria sul muro di confine che sfregia il palazzo - La Stampa
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mercoledì 9 settembre 2015
Nessuna canna fumaria sul muro di confine che sfregia il palazzo
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