Ancora una sentenza di Commissione tributaria regionale che riconosce la validità degli atti firmati da funzionari con incarichi dirigenziali dopo la partita che si è aperta a seguito della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale. La Ctr del Lazio infatti - sentenza 4423/2015 della prima sezione - ribadisce che sono legittimi e validi i provvedimenti (sia gli atti di accertamento che gli sgravi fiscali che le convalide di condono) a suo tempo firmati dai funzionari della carriera direttiva cui l’agenzia delle Entrate aveva conferito incarichi dirigenziali in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali e ciò sulla base del generale principio di conservazione degli atti amministrativi e di certezza del diritto, potendosi considerare irrilevante rispetto al contribuente il rapporto in essere tra pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo amministrativo che agisce.
La Ctr ha accolto l’appello dell’Ufficio (rigettando le tesi del contribuente anche con riferimento ad altre questioni di merito) non solo ritenendo il funzionario dirigenziale pienamente legittimato all’esecuzione delle funzioni al momento dell’emissione dell’atto, ma anche affermando che ove non si dovesse ritenere sussistente il principio di conservazione degli atti viene in rilievo l’applicazione del «funzionario di fatto» cioè del personale che esercita attività amministrative pur non essendo incardinato formalmente nel ruolo, ma che appare quale vero e proprio agente della pubblica amministrazione; figura, si precisa nella sentenza, che ben si attaglia alla fattispecie esaminata dove i profili di illegittimità sono stati acclarati ex post.
La valorizzazione del principio di conservazione degli atti amministrativi era stata affermata da ultimo, ma non solo, anche nella sentenza 273/2/15 delle Ctp di Forlì.
La Ctr del Lazio ha richiamato anche quanto incidentalmente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 37/2015 secondo la quale «considerando le regole interne dell’agenzia delle Entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega anche a funzionari per l’adozione di atti a competenza dirigenziale come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’Ufficio e sulla sua idoneità ad esprimere all’esterno la volontà (ex plurimis Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenze del 9 gennaio 2014 n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515, sezione sesta civile T, 11 ottobre 2012 n. 17400), la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata».
A questo punto, la sentenza della Corte di cassazione non si farà certo attendere considerato che potrebbe essere attivato un canale preferenziale vista la eccezionale rilevanza del contenzioso.
Vale la pena di considerare che l’eccezione di nullità degli atti firmati da dirigenti “decaduti”, che poi dirigenti non sono ma funzionari della carriera direttiva (vincolo posto dall’articolo 42 del Dpr 600/73) con incarichi dirigenziali, costituisce questione pregiudiziale e procedurale per cui la Ctp, in caso di accoglimento non entrerà nel merito e si perderà un grado di giudizio. Questione, questa, di non secondaria importanza che dovrebbe quindi indurre a valutare la “tenuta” sino in Cassazione dell’eccezione che se rigettata e soprattutto se motivo unico, potrebbe comportare l’addebito delle spese di lite.
fonte: Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/r1KalU//Dirigenti Entrate, gli atti firmati legittimi e validi - Il Sole 24 ORE
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martedì 18 agosto 2015
Dirigenti Entrate, gli atti firmati legittimi e validi
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