Un uomo portava in giudizio una compagnia assicurativa, chiedendo il riconoscimento di una somma di denaro in quanto quest’ultima era responsabile, ai sensi dell’art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti), del fatto illecito del proprio dipendente. Il danno di cui chiedeva il risarcimento era conseguenza di furti, avvenuti nell’appartamento che l’attore conduceva in locazione, ad opera di un uomo, custode dello stabile di proprietà della società di assicurazione e dipendente della medesima.
La Corte d’appello di Milano rigettava la domanda, per cui ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte (ordinanza 13425/15) ricorda che, ai fini dell’applicabilità della norma ex art. 2049 c.c., è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, «nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze», purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro.
Anche se questa responsabilità può sussistere pure nel caso in cui il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del datore di lavoro, non è possibile ritenere operativa la previsione dell’art. 2049 c.c. se il fatto illecito è avvenuto senza alcun collegamento funzionale con l’attività lavorativa. Nel caso, i giudici di merito avevano accertato che i furti commessi dal custode, per i quali si era svolto anche un procedimento penale conclusosi con estinzione del reato per prescrizione, si ponevano come condotte prive di ogni collegamento funzionale con i compiti a lui affidati dalla società. Inoltre, lo stesso ricorrente aveva consegnato, di sua spontanea volontà, al custode le chiavi del proprio appartamento. Di conseguenza, i furti dovevano ritenersi del tutto estranei al rapporto di dipendenza tra il custode e la società datrice di lavoro. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Chiavi in mano al custode, che ne approfitta per un furto: non responsabile il datore di lavoro - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
venerdì 7 agosto 2015
Chiavi in mano al custode, che ne approfitta per un #furto: non responsabile il datore di lavoro
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Per la sussistenza del reato di minaccia è necessaria la verifica circa l'effettiva portata intimidatoria della frase profferita. Questo...
Nessun commento:
Posta un commento