domenica 19 luglio 2015

Sospensione feriale dei termini: guida ai procedimenti interessati

Il decreto n. 132/2014, convertito in legge nel 2014 recante misure sulla degiurisdizionalizzazione, tra le altre cose ha stabilito l'abbreviazione dei termini processuali nel periodo di sospensione feriale che a partire dal corrente anno solare trova applicazione dal 1° agosto al 31 agosto dello stesso anno di riferimento. Il presente articolo ha lo scopo di illustrare in forma chiara e concisa la novità legislativa di recente applicazione, con una elencazione schematica dei principali procedimenti interessati dalla suddetta previsione normativa.

L’art. 16 del D.L. 12 settembre 2014 n.132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificaz nella L. 10 novembre 2014, n.162 ha apportato modifiche alla l. 7 ottobre 1969, n. 742, per quanto concerne la riduzione delle ferie di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato.

Tali modifiche riguardano all'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».

Alla l. 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'art. 8, è aggiunto l’art. 8 bis riguardante le Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato in cui si enuncia che fermo quanto disposto dall'art. 1 della l. 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.

Le suddette disposizioni acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

Pertanto, ai sensi dell’art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n.742, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Conseguentemente, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. In buona sostanza, se il termine processuale inizia a decorrere prima del periodo feriale si contano i giorni fino al 31 luglio dell’anno solare di riferimento, mentre non si contano i 30 giorni feriali del mese di agosto dello stesso anno solare per cui il conteggio riprende dal 1 settembre del medesimo anno solare.

L’art. 3 della stessa l. 7 ottobre 1969, n.742, prevede che in materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 della legge sull'ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c. divenuti rispettivamente 409 e 442 in seguito alla riforma operata con la l. 11 agosto 1973, n.533.

In base all’art. 92 - affari civili nel periodo feriale dei magistrati - del r.d. 30 gennaio 1941, n.12, durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative a:

alimenti

procedimenti cautelari

procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno

procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di interdizione

procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di inabilitazione

procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari

procedimenti di sfratto

procedimenti di opposizione all'esecuzione

procedimenti di opposizione relativi alla dichiarazione di fallimento

procedimenti relativi alla revoca di fallimento

cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale con decreto in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio.

Sempre in base all’art. 91 - affari penali nel periodo feriale dei magistrati - del r.d. 30 gennaio 1941, n.12, durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause penali relative a:

imputati detenuti,

reati che possono prescriversi,

reati che presentano carattere di urgenza.

In linea generale tutti termini processuali sono sospesi dal 1 al 31 agosto, a parte i casi eccezionali previsti dalla legge, in relazione ai quali possono però sorgere dubbi interpretativi come dimostra la circostanza che in molti casi è infatti dovuta intervenire la giurisprudenza per chiarire se debba trovare applicazione o meno il regime della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ad esempio la giurisprudenza di legittimità ha confermato l’applicazione della sospensione feriale al ricorso proposto ex Legge Pinto per l’equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo, perché fra i termini per i quali la l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass., 29 ottobre 2010, n.22242, in www.iusexplorer.it), mentre si è stabilito che i procedimenti non contraddistinti da natura squisitamente giurisdizionale non sono soggetti a sospensione feriale, come nell’ipotesi dell’accertamento con adesione in materia tributaria il cui termine non è sospeso (Cass., 5 giugno 2015, n.11632, in www.iusexplorer.it). Allo stesso modo, accade per l’atto di precetto che essendo un atto stragiudiziale il relativo termine di efficacia non è soggetto a sospensione feriale, trattandosi quest’ultima di istituto che opera con riferimento ai soli termini riferiti ad atti processuali con esclusione di quelli stragiudiziali. Alla stessa conclusione si perviene per le contravvenzioni elevate a seguito di infrazioni al codice della strada: la sospensione si applica al termine per impugnare il verbale dinanzi al giudice ma non anche a quello di notifica del verbale stesso non essendo quest’ultimo un atto processuale ma un atto amministrativo. Inoltre poiché non sono soggette al regime di sospensione feriale di cui alla l. n. 742/1969, art. 3, tutte le controversie elencate nell'art. 409 c.p.c., nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 533/1973, in tale previsione rientrano anche quelle indicate al n. 2) del predetto articolo, ovvero le controversie concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonchè i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario (Cass., 4 marzo 2014, n.5029, in www.iusexplorer.it).

In materia amministrativa non sono soggetti a sospensione feriale i procedimenti per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In materia tributaria non sono previsti casi di esclusione dalla sospensione feriale dei termini.

Fonte: www.quotidianogiuridico.it//Sospensione feriale dei termini: guida ai procedimenti interessati - Il Quotidiano Giuridico

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