venerdì 10 luglio 2015

Pene aumentate della metà per l’intermediario

Pene ben più severe per l’intermediario fiscale correo. Ma anche nuove cause di non punibilità e la riduzione delle pene fino alla metà a determinate condizioni. Sono queste le novità contenute agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. attuativo della Delega fiscale, che riforma il sistema sanzionatorio tributario.

Grazie alla riscrittura dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, viene previsto che i reati di omesso versamento delle ritenute, dell’IVA e di indebita compensazione di crediti non spettanti (ma non di crediti inesistenti) non saranno puniti se si salda il debito tributario prima dell’apertura del dibattimento anche se a seguito di procedure conciliative, di adesione ovvero ricorrendo all’istituto del ravvedimento.

Nel caso di dichiarazione infedele e omessa non si è puniti se (oltre agli adempimenti descritti) il contribuente corrisponda quanto dovuto a seguito del ravvedimento o della presentazione omessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Ai fini della non punibilità, occorre che il ravvedimento e la presentazione siano avvenuti prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Se prima dell’apertura del dibattimento, il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione, viene assegnato un termine di tre mesi per estinguere il residuo, prorogabile dal giudice di ulteriori tre mesi. In ogni caso la prescrizione è sospesa. Per tutti gli altri reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, diversi da quelli per cui opera la predetta causa di non punibilità, in caso di integrale estinzione del debito prima dell’apertura del dibattimento (anche attraverso procedure conciliative, di adesione), le pene attualmente previste sono diminuite fino alla metà e non si applicano quelle accessorie. Tale circostanza, insieme al ravvedimento e all’ipotesi di non punibilità prevista in relazione alla dichiarazione omessa, sono le uniche che consentono di accedere al patteggiamento della pena (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.). Come anticipato, è inoltre previsto che tutte le pene stabilite per i delitti del (nuovo) titolo II del D.Lgs. n. 74/20002 sono aumentate della metà se il reato è commesso da correo nell’esercizio di attività di intermediazione fiscale, attraverso l’elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale.

Fonte: www.fiscopiu.it/Pene aumentate della metà per l’intermediario - La Stampa

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