La Corte d’appello di Campobasso condanna un imputato per il reato previsto dall'articolo 674 del codice penale (getto pericoloso di cose): l’uomo, nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (come accertato nel periodo tra giugno e novembre 2009), ha provocato l’emissione nell’atmosfera di fumi e vapori nauseabondi, causando così disagio ai condomini dello stabile, costretti a tenere le finestre chiuse.
L’imputato ricorre in Cassazione. Dopo aver rilevato che, trattandosi di una pizzeria funzionante ininterrottamente, il reato ipotizzato è di natura permanente, afferma di essere già stato condannato nel 2012 per i fatti contestati. Inoltre, dagli accertamenti disposti, è emerso il buon funzionamento delle attrezzature poste in essere per la riduzione degli odori e dei fumi, per cui doveva essere esclusa la punibilità.
La Cassazione (sentenza 27562/15) ricorda che la contravvenzione prevista e punita dall’art. 674 c.p., quando abbia per oggetto l’illegittima emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, connessa all’esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume il carattere della permanenza, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile. Di conseguenza, se la sentenza di primo grado ha accertato la permanente attualità dell’attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, quanto a strumenti di produzione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata con la pronuncia di tale sentenza.
Tuttavia, nel caso, la sentenza passata in giudicato del 2012 aveva ad oggetto fatti commessi fino al 2007: «trattandosi di contestazione “chiusa”, la permanenza doveva ritenersi, quindi, cessata (già prima della sentenza) alla data indicata nell’imputazione». Invece, il caso in commento riguardava fatti accertati tra giugno e novembre 2009, per cui si trattava di una condotta successiva che, come tale, non poteva essere coperta dal precedente giudicato.
Inoltre, l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c. (immissioni). Il limite deve essere accertato rigorosamente, come avvenuto nel caso di specie: i giudici di merito avevano ampiamento argomentato in ordine al superamento della normale tollerabilità, come constatato anche dagli agenti di polizia municipale che si erano recati sul posto (uno dei quali si era anche sentito male). Il ricorrente, invece, si limita a riproporre doglianze in fatto, riguardo al buon funzionamento dell’impianto, o irrilevanti, come ad esempio il mancato consenso da parte dei condomini all’installazione di una canna fumaria. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La pizzeria produce vapori nauseabondi, il reato è permanente - La Stampa
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venerdì 24 luglio 2015
La pizzeria produce vapori nauseabondi, il reato è permanente
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