In materia di divorzio o separazione, quando l’affidamento condiviso dei figli prevede un collocamento prevalente presso uno dei genitori, la corresponsione dell’assegno di mantenimento deve porsi a carico del genitore non collocatario. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 13504/15
Il caso
Il Tribunale di Chiavari, sciolto il matrimonio fra due coniugi, imponeva all’uomo il versamento di un assegno mensile per il mantenimento dei figli. La Corte d’appello di Genova confermava la decisione del Tribunale, sul fondamento della più elevata posizione reddituale dell’uomo. Quest’ultimo ricorre in Cassazione. La Suprema Corte ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’affidamento congiunto dei figli a entrambe i genitori (previsto dall’art 6 della legge sul divorzio), essendo disciplinato nell’esclusivo interesse dei minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, tramite la sottoscrizione di un assegno periodico, il cui valore sia proporzionato alle loro esigenze di vita e al contesto familiare e sociale di appartenenza (Cass., n. 26060/14).
Tale istituto, d’altro canto, non prevede come conseguenza automatica che ognuno dei genitori debba contribuire in maniera paritaria, diretta e autonoma alle esigenze sopra citate. L’articolo 155 del codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli), nell’indicare i presupposti e i caratteri dell’assegno, enuncia il principio generale secondo cui ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Genitore non collocatario. Tale disposizione non risulta essere in contrasto con la previsione che l’assegno suddetto venga disposto in favore del genitore presso cui i figli stanno maggiormente, poiché tale corresponsione appare opportuna, se non addirittura necessaria, come nel caso di specie, quando l’affidamento condiviso preveda un collocamento maggiore presso uno dei genitori: di conseguenza, l’assegno va posto a carico del genitore non collocatario.
Gli Ermellini hanno infatti già avuto modo di osservare (Cass., n. 23411/09) che il genitore collocatario, essendo maggiore il tempo passato presso di lui dalla prole, avrà bisogno di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo lui provvedere maggiormente alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non costituiscono necessariamente spese straordinarie. La Cassazione ritiene allora che, nel caso di specie, i Giudici di merito hanno opportunamente calcolato l’ammontare di tale assegno dovuto dall’ex coniuge alla madre dei loro figli. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /I figli passano più tempo dalla madre: il padre deve versare l’assegno di mantenimento - La Stampa
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venerdì 24 luglio 2015
I figli passano più tempo dalla madre: il padre deve versare l’assegno di mantenimento
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