La Corte d’appello di Bologna veniva adita per il riconoscimento di una sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra l’attrice ed il convenuto, per l’incapacità al consenso di quest’ultimo. I giudici territoriali accoglievano la domanda della donna rigettando le eccezioni della controparte fondate sia sulla violazione del diritto di difesa che sulla prevalenza riconosciuta dall’ordinamento italiano al rapporto matrimoniale e al protrarsi nel tempo della convivenza (nella specie, durata per oltre 10 anni). L’ex marito ricorre deducendo il contrasto della sentenza con l’ordine pubblico in relazione alla lunga convenienza intercorsa tra le parti.
Il contrasto relativo al limite di ordine pubblico alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche che sanciscono la nullità di matrimoni celebrati con rito concordatario, individuabile nella tutela del c.d. matrimonio rapporto, è stato risolto dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 16379 e 16380 del 2014. In quell’occasione i Supremi Giudici hanno osservato che il concetto di matrimonio-rapporto deve essere ricostruito in termini di «convivenza tra coniugi» o «come coniugi», trovando fondamento «nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella legislazione italiana» in modo tale da costituire «la rappresentazione di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale, che si traducano, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri e responsabilità».
La convivenza diviene dunque l’elemento essenziale e caratteristico del rapporto matrimoniale suscettibile di avere rilevanza giuridica che «in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali ed ordinarie, è (perciò) tutelata da norme di ordine pubblico italiano, secondo il disposto di cui all’art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7». La convivenza coniugale, prosegue la Cassazione nella sentenza 13515/15) deve poi essere riconoscibile all’esterno con comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco. Al requisito della riconoscibilità, si aggiunge quello della stabilità, intesa come durata minima di 3 anni della convivenza. Tale situazione giuridica rileva dunque come limite di ordine pubblico alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio e può essere oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio né opponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. Per questi motivi la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, decide la causa nel merito rigettando la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Cassazione ribadisce: la convivenza per oltre tre anni salva il matrimonio concordatario nullo - La Stampa
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giovedì 23 luglio 2015
La Cassazione ribadisce: la convivenza per oltre tre anni salva il matrimonio concordatario nullo
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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