venerdì 24 luglio 2015

È costituzionalmente illegittima la previsione di applicazione obbligatoria della recidiva

Diamo immediata informazione, riservandoci per la ripresa di settembre la pubblicazione di adeguati commenti critici, della importante decisione con la quale la Corte costituzionale, con sentenza deliberata l'8 luglio scorso e depositata il 23 luglio, ha dichiarato la «illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e,».

Il nuovo testo della norma stabilisce dunque che, riguardo ai delitti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 407 c.p.p. «l'aumento della pena per la recidiva, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto». In altre parole, all'esito di un lungo processo interpretativo che, attraverso gli interventi della Consulta e della Corte di cassazione, aveva già escluso casi di recidiva obbligatoria  in tutte le ipotesi diverse da quella indicata al quinto comma dell'art. 99, è stata eliminata anche l'ultima fattispecie di recidiva ad applicazione non discrezionale, con la conseguenza che, anche nell'ipotesi indicata, il giudice dovrà valutare se meriti risposta punitiva puntuale il riscontro di una accentuata colpevolezza e di una peculiare pericolosità.

Si tratta, per un primo verso, dell'ennesima ed opportuna applicazione del principio (desunto dall'art. 3 Cost.) che gli automatismi sanzionatori, in quanto produttivi di effetti di compressione per i diritti fondamentali della persona, devono fondarsi su una «base statistica» attendibile, che abbatta drasticamente l'eventualità di scarti, nei casi concreti, tra la ratio dell'effetto sfavorevole e l'applicazione della norma relativa. Questa giurisprudenza, ripresa  e chiaramente enunciata con la sentenza 139 del 2010 in materia di patrocinio a spese dello Stato, ha poi condotto ad esempio all'intera sequenza degli interventi sui casi di applicazione obbligatoria della custodia in carcere, ed ha trovato altre espressioni, come ad esempio in materia di sanzione disciplinare del trasferimento di sede o funzioni nei confronti dei magistrati (sentenza n. 170 del 2015).

De rilevare per altro verso - ed è un segnale di grande importanza - come la Corte abbia identificato una violazione concomitante del principio di proporzionalità, ancorando quest'ultimo al terzo comma dell'art. 27 Cost. (soluzione significativamente ripresa più volte in casi recenti), ma certo non trascurando l'importanza crescente del principio alla luce della espressa sua previsione nell'art. 49 della Carta di Nizza.

fonte: www.penalecontemporaneo.it//DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

Nessun commento:

Posta un commento

Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale

Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...