domenica 26 luglio 2015

Congedi parentali anche a ore

Via libera alla fruizione del congedo parentale su base oraria. Anche se non disciplinato da un contratto collettivo, i lavoratori possono scegliere di fruire del congedo su base oraria oltre che su base giornaliera. La novità è prevista dal dlgs n. 80/2015 (riforma maternità in attuazione del Jobs act), in vigore dal 25 giugno, che ha svincolato la facoltà della fruizione oraria dalla previsione di una disciplina nel Ccnl. L’Inps ha aggiornato la modulistica (il che consente ai lavoratori di presentare le richieste) in attesa di emanare apposita circolare con le istruzioni (come anticipato nella circolare n. 139/2015, su ItaliaOggi del 21 luglio). Quando non esista una disciplina collettiva, la fruizione oraria è consentita per la metà dell’orario giornaliero (per esempio quattro ore se la giornata lavorativa è di otto ore).

Congedo parentale. Per congedo parentale s’intende l’astensione facoltativa del lavoratore/trice dipendente. In seguito alla riforma del Jobs act, per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore (lavoratore dipendente) ha diritto di astenersi per un periodo complessivamente (tra i due) non eccedente dieci mesi (11 se il papà ne fruisce per almeno tre mesi). La legge n. 228/2012 aveva introdotto la possibilità di frazionare a ore la fruizione del congedo parentale. Una facoltà, tuttavia, subordinata alla preventiva previsione, da parte della contrattazione collettiva di settore, delle modalità di fruizione, nonché dei criteri di calcolo e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, il che di fatto aveva lasciato impraticabile la nuova opportunità.

Fonte: www.italiaoggi.it//Congedi parentali anche a ore - News - Italiaoggi

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