sabato 6 giugno 2015

Stop alle etichette non coerenti con la lista degli ingredienti

Stretta sul packaging dei prodotti alimentari. L'etichettatura, infatti, non deve indurre il consumatore in errore suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà è assente. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza 4 giugno 2015 C-195/14 , chiarendo che l'elenco degli ingredienti, anche se esatto ed esaustivo, può essere inadeguato a correggere in maniera sufficiente l'impressione errata o equivoca risultante dall'etichettatura.

Il caso - Una società tedesca commercializza un infuso ai frutti chiamato «Felix avventura lampone-vaniglia». E sulla confezione sono raffigurate immagini di lamponi e di fiori di vaniglia, accompagnate dalle menzioni «infuso ai frutti con aromi naturali», «infuso ai frutti con aromi naturali – gusto lampone-vaniglia» e «solo ingredienti naturali». In realtà l'infuso ai frutti non contiene ingredienti naturali derivati dalla vaniglia o dal lampone né aromi ottenuti a partire da questi ultimi. L'elenco degli ingredienti che compare su uno dei lati della confezione, infatti, riporta: «Ibisco, mela, foglie di mora dolce, scorza d'arancia, rosa canina, aroma naturale al gusto di vaniglia, scorza di limone, aroma naturale al gusto di lampone, more, fragole, mirtilli, bacche di ginepro». Da qui il ricorso di un'associazione dei consumatori per avere indotto un acquirente in errore sulla composizione dell'infuso. Adita in ultima istanza la Corte federale di giustizia tedesca si è rivolta alla Corte Ue.

La motivazione - I giudici di Lussemburgo cominciano col rammentare che il diritto dell'Unione (direttiva 2000/13/CE) impone che l'acquirente disponga di un'informazione «corretta, imparziale e obiettiva», che non lo induca in errore e che l'etichettatura di un prodotto alimentare non debba presentare un carattere «ingannevole». Per cui, prosegue la sentenza, sebbene si presuma che il consumatore legga l'elenco degli ingredienti, non si può escludere che l'etichettatura possa indurre in errore qualora riporti elementi «mendaci, errati, ambigui, contraddittori o incomprensibili».

Pertanto, «quando l'etichettatura di un prodotto alimentare suggerisce la presenza di un ingrediente che in realtà è assente (assenza che emerge unicamente dall'elenco degli ingredienti), detta etichettatura è tale da indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto».

Sulla base di questi criteri direttivi, il giudice nazionale dovrà verificare, esaminando i diversi elementi che compongono l'etichettatura dell'infuso, se un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa essere indotto in errore quanto alla presenza di componenti di lampone e di fiori di vaniglia o di aromi ottenuti a partire da tali ingredienti. Prendendo in considerazione, in particolare, «i termini e le immagini utilizzati nonché la collocazione, la dimensione, il colore, il carattere tipografico, la lingua, la sintassi e la punteggiatura dei diversi elementi riportati sulla confezione dell'infuso ai frutti».

fonte: www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com//Stop alle etichette non coerenti con la lista degli ingredienti

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