Nel caso all’esame del giudice de quo, uno studio legale proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. contro una compagnia telefonica per la mancata attivazione della linea fax.
In particolare, il ricorrente sosteneva di aver sottoscritto un contratto per l’erogazione del servizio di telefonia fissa anche sulla linea fax e che, dalla data di installazione, la predetta linea fax non risultava funzionante, nonostante i solleciti inoltrati.
Per l’effetto, parte ricorrente chiedeva l’immediata attivazione della linea telefonica con condanna, altresì, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., della resistente al pagamento di somme di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
La compagnia telefonica eccepiva, dal canto suo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale in virtù di clausola derogativa espressamente sottoscritta e l’improponibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di conciliazione; nel merito, l’insussistenza dei requisiti per la tutela cautelare.
Il Tribunale ha, innanzitutto, dichiarato infondata l’eccezione di incompetenza in quanto la clausola derogativa risulta sottoscritta insieme ad una serie di clausole ulteriori non tutte di natura vessatoria e, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione cumulativa ed indiscriminata di clausole di vario contenuto (vessatorio e non) non è sufficiente a ritenere integrato il requisito della specifica sottoscrizione.
Inoltre, sempre in via preliminare, ha dichiarato che il rimedio ex art. 700 c.p.c. è certamente esperibile, malgrado la previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al CO.RE.COM. Infatti, in primo luogo, vi è incompatibilità di questo tipo di procedura con il requisito dell’urgenza che caratterizza il ricorso in via cautelare; inoltre, “il fatto che la procedura conciliativa debba concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda non costituisce un’adeguata garanzia di speditezza perché comunque comporta che debbano aggiungersi ulteriori 30 giorni al lasso di tempo necessario per iniziare e concludere una procedura cautelare, il che implica la concreta possibilità che, qualora la procedura conciliativa si concluda con esito negativo, le esigenze cautelari siano concretamente aggravate e/o vanificate per il decorso del tempo”.
Nel merito, in via cautelare, il ricorso è da ritenersi per il giudice fondato. Relativamente al fumus boni iuris, infatti, la compagnia telefonica asserisce che la mancata attivazione è riconducibile a circostanze ad essa non imputabili, consistenti, in particolare, nel mancato consenso da parte di altro operatore telefonico alla trasmigrazione della linea.
Ma, osserva il giudice, in un’ottica di correttezza e buona fede contrattuale, la compagnia telefonica dovrebbe, prima della stipula del contratto, effettuare tutte le indagini necessarie ad assicurare il funzionamento della linea una volta stipulato il contratto.
Sussiste nel caso di specie, altresì, il requisito del periculum in mora perché la mancata attivazione della linea fax nei tempi concordati determina un pregiudizio irreparabile, incidendo sulla proprietà e, più specificamente, sull’esercizio dell’attività professionale sotto forma di impresa, entrambi diritti costituzionalmente riconosciuti (artt. 41 e 42 Cost.), correlati altresi’ all’esercizio del diritto alla difesa (art. 24 Cost.).
Il Tribunale ha infine accolto la domanda di parte ricorrente ex art. 614 bis c.p.c. in quanto tale strumento è utilizzabile anche in sede cautelare secondo la giurisprudenza maggioritaria: “sia il tenore letterale ampio dell’articolo in esame, sia l’identità di ratio - che consiste nell’assicurare l’effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta -, riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna (purché relativa ad obbligazioni infungibili), fanno deporre in questo senso”.
fonte: www.altalex.com//Mancata attivazione del fax a studio legale: sì a tutela ex 700 c.p.c. | Altalex
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mercoledì 27 maggio 2015
Mancata attivazione del fax a studio legale: sì a tutela ex 700 c.p.c.
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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