La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’opposizione di una moglie alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, dichiara l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto dai due coniugi. Contro tale decisione la moglie ricorre in Cassazione, lamentandosi che la Corte d’appello erroneamente non ha ritenuto ostativa alla delibazione per contrarietà ai principi di ordine pubblico la prolungata convivenza (12 anni) nel corso della quale vi è stata anche la nascita di una figlia.
La Cassazione (sentenza 7917/15) ritiene il ricorso fondato, alla luce della sentenza n. 16379/14, con la quale sono state delineate le condizioni di riconoscimento dell’efficacia delle pronunce dei Tribunali ecclesiastici di nullità del matrimonio canonico nel nostro ordinamento. In questa sentenza, ricorda il Collegio, la Suprema Corte ha affermato che «la convivenza “come coniugi” deve intendersi quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente conoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili e di responsabilità».
Ha precisato, poi, che la convivenza “come coniugi” – come situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici – deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pm interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio. Essa può essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio.
Nel caso, la donna aveva eccepito come condizione ostativa della delibazione la convivenza ultradecennale. La Corte territoriale, erroneamente, non ha valutato in concreto la complessità fattuale che la convivenza coniugale deve rivestire per costituire un ostacolo alla delibazione. L’accertamento del giudice di merito, ricorda il Collegio, non deve fermarsi al superamento del limite temporale, ma deve essere volta alla verifica dell’effettività della convivenza coniugale, sostenuta dai doveri di responsabilità e solidarietà indicati dalla legge. Per tali ragioni, date dal superamento della durata triennale della convivenza e dalla tempestiva formulazione dell’eccezione nel giudizio di merito, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e rinviato la sentenza impugnata alla Corte d’appello di Bologna perché, in diversa composizione, verifichi l’effettività della convivenza secondo i parametri individuati dalle Sezioni Unite.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La nullità del matrimonio per la Chiesa non è automatica per lo Stato se la convivenza è ultradecennale - La Stampa
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lunedì 4 maggio 2015
La nullità del matrimonio per la Chiesa non è automatica per lo Stato se la convivenza è ultradecennale
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