venerdì 8 maggio 2015

Caccia al parcheggio: lei lo occupa in piedi, in attesa dell’amica, e lui prova ad entrare comunque con l’auto. Condannato

Duello ‘rusticano’ per un parcheggio: lui con la sua vettura, e lei a piedi, a ‘presidiare’ lo ‘stallo’ ancora libero, in attesa dell’arrivo dell’amica alla guida della propria automobile. L’uomo, nonostante la presenza della donna, decide di proseguire nella ‘conquista territoriale’ del parcheggio, fino a colpirla con la propria vettura. Inevitabile, e non contestabile, la condanna (Cassazione, sentenza 19075/15).

Il caso

Lesioni personali – accompagnate, per giunta, da offese varie –: questa la conseguenza della condotta tenuta da un automobilista, colpevole di aver provato a ‘conquistare’ un parcheggio, nonostante la presenza di una donna, che, occupando fisicamente quello ‘stallo’, lo ‘teneva in caldo’, in attesa dell’arrivo dell’amica, alla guida della propria vettura. Inequivocabile, alla luce della ricostruzione dell’assurdo episodio, la gravità dell’azione compiuta dall’uomo. E ciò spinge i giudici di merito a optare, senza alcun tentennamento, per una «condanna«», corredata, peraltro, anche dall’obbligo del «risarcimento dei danni» a favore della donna colpita con l’automobile.

Secondo l’uomo – finito, come detto, sotto accusa per un comportamento non esattamente da nobiluomo –, però, «l’urto della vettura con la donna» è stato «del tutto accidentale», quindi «non voluto». In sostanza, egli, sostiene l’uomo col ricorso in Cassazione, «era convinto, nell’avanzare verso il posto nel quale intendeva parcheggiare, che la donna si sarebbe spostata». E, peraltro, aggiunge ancora l’uomo, «appena le mani della donna avevano toccato il cofano dell’automobile», egli «aveva arrestato il veicolo». Nonostante tutto, la visione tracciata dall’automobilista è considerata risibile dai giudici del ‘Palazzaccio’, e, in particolare, non viene ammessa l’ipotesi del «carattere accidentale dell’urto, provocato dall’avanzamento della vettura».

Su questo fronte, in particolare, per i giudici «il soggettivo convincimento» dell’uomo che la donna «si sarebbe spostata» è assolutamente «irrilevante rispetto all’azione posta in essere» alla guida della vettura, azione che «rivela la volontà» dell’uomo «di procedere, nonostante la presenza della donna, e anche a costo di provocare» l’urto. Assolutamente logica, quindi, la conferma della condanna, così come fissata in secondo grado.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Caccia al parcheggio: lei lo occupa in piedi, in attesa dell’amica, e lui prova ad entrare comunque coll’auto. Condannato - La Stampa

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