E’ punibile (articolo 707 del codice penale: possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli) anche il possesso di due martelletti frangivetro, che hanno come funzione tipica la rottura del vetro, che costituisce una condotta tipica integrante, in un contesto delittuoso, l’effrazione. Infatti, non si può mettere in dubbio la rilevanza penalistica di forzature, o effrazioni, che, anche non coinvolgendo delle serrature intese in senso proprio e stretto, «con attribuzione di senso secondo il linguaggio comune e non giuridico», interessino comunque gli accessi chiusi. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza 17428/15.
Il caso
La Corte d’appello di Roma condannava un imputato per la contravvenzione ex art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli). L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando che il possesso di due martelletti frangivetro possa integrare il requisito della fattispecie, descritto come «strumenti atti ad aprire serrature». La Corte di Cassazione ricorda innanzitutto il proprio precedente n. 18393/2014: in tale occasione, aveva affermato che, in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, dovevano essere esclusi dalla nozione di «strumenti atti ad aprire o a forzare serrature» il martelletto frangivetro e qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro, non potendo il concetto di serratura essere esteso fino ad includere i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno. Questa pronuncia si basava «sulla scorta della valorizzazione del significato del termine “serratura” avulso dal contesto della disposizione legale e invece acquisito in considerazione esclusiva del significato rinvenibile nel comune uso linguistico».
Tuttavia, nel caso in commento, i giudici di legittimità arrivano a conclusioni diverse, sottolineando che l’espressione «strumenti atti ad aprire o a forzare serrature» deve essere intesa non nella sua accezione strettamente letterale ed avulsa dal contesto prescrittivo in cui si trova, ma come formula generica con cui la previsione incriminatrice completa l’elencazione esemplificativa integrata da chiavi alterate o contraffatte e chiavi genuine: «tale elencazione, infatti, se esprime casi di “apertura” di serrature, non espone ipotesi di “forzatura”».
L’espressione «strumenti atti ad aprire o a forzare serrature» deve essere intesa cioè in una concezione per cui sono compresi in essa tutti gli strumenti che hanno un’attitudine non semplicemente, e genericamente, all’apertura di accessi in custodie o luoghi chiusi, bensì a quello specifico ordine di condotte di accesso che è denotato dal termine “effrazione”. La Cassazione sottolinea che “effrazione” «significa propriamente “rottura”, e più propriamente, “scasso”», e che nei dizionari viene evidenziato come il termine sia utilizzato soprattutto nel linguaggio forense. In esso è contenuto il concetto di forzatura.
Il martelletto frangivetro ha come funzione tipica la rottura del vetro, che costituisce una condotta tipica integrante, in un contesto delittuoso, l’effrazione. Infatti, non si può mettere in dubbio la rilevanza penalistica di forzature, o effrazioni, che, anche non coinvolgendo delle serrature intese in senso proprio e stretto, «con attribuzione di senso secondo il linguaggio comune e non giuridico», interessino comunque gli accessi chiusi: «come nel classico esempio della porta scardinata e abbattuta e magari non aggredita nella serratura». Correttamente, perciò, i giudici di merito avevano ritenuto che i due martelletti frangivetro, dotati di una punta in acciaio, dovessero considerarsi strumenti atti allo scasso, essendo evidente l’attitudine all’effrazione di chiusure in vetro di accessi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Anche il martelletto frangivetro è uno strumento idoneo allo scasso - La Stampa
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venerdì 8 maggio 2015
Anche il #martelletto #frangivetro è uno strumento idoneo allo #scasso
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