venerdì 6 marzo 2015

Ruba le elemosina in chiesa: condannato per furto in abitazione

L’ipotesi (assimilare il furto in chiesa a quello in abitazione, delineata dall’art. 624-bis del codice penale) amplia, attraverso la definizione del luogo come destinato in tutto o in parte a privata dimora, la portata della previsione, così da ricomprendervi tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio o contingente, atti della loro vita. Pertanto, l’asportazione del denaro contenuto in una cassetta adibita a raccolta delle elemosina in un edificio di culto integra la fattispecie di reato. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 7266/15.

Il caso

La Corte d’appello di Napoli riformava la sentenza emessa dai Giudici di primo grado, con la quale l’imputato era stato condannato quale responsabile del furto consumato all’interno di un edificio di culto, dove lo stesso si era introdotto con altri, asportando il danaro contenuto nella cassetta delle elemosine. Il Giudice d’appello riduceva la pena. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato.

La Cassazione ha ritenuto privi di fondamento i rilievi della difesa con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato addebitato all’imputato, sostenendo che tale ipotesi sarebbe esclusa dalla ubicazione della cassetta oggetto di furto. Infatti, ricorda il Collegio, devono essere compresi nel concetto di luogo destinato all’uso di privata dimora le parti accessorie di un fabbricato, che siano destinate funzionalmente all’uso dello stesso. Pertanto, i Giudici di merito hanno giustamente ritenuto sussistente nel caso di specie, dove si è verificata l’asportazione del denaro contenuto in una cassetta adibita a raccolta delle elemosina in un edificio di culto, il reato, essendo evidente la destinazione dell’oggetto del furto all’edificio stesso, nel quale l’imputato si era introdotto clandestinamente. Prive di fondamento, dunque, le argomentazioni svolte dalla difesa in riferimento alla diversa qualificazione giuridica del fatto. Per tali ragioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Ruba le elemosina in chiesa: condannato per furto in abitazione

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