venerdì 6 marzo 2015

Rientrare in breve da scoperto non salva dalla segnalazione in sofferenza

Nelle categorie di rischio creditizio che comportano la segnalazione alla centrale rischi rientra anche la c.d. sofferenza, ivi compresa l’intera esposizione per cassa verso soggetti in stato di insolvenza a prescindere da eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende.

La funzione “relativa al servizio fornito dalla centrale rischi” comporta che la segnalazione in sofferenza dei soggetti che siano in stato di insolvenza (o situazioni equipollenti) sia legittima anche nel caso in cui vi siano condizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotino una grave difficoltà nella gestione e controllo dell’equilibrio economico e finanziario del soggetto; tale da far presumere e temere la possibilità (anche non nell’immediato) di un futuro dissesto.

Rimane, inoltre, estraneo alla nozione di “sofferenza” quell’inadempimento che sia correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, ovvero non accompagnato da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni.

Così si sono espressi i giudici della Cassazione nella sentenza 29 gennaio 2015 n. 1725 precisando che la società può rientrare anche in tempi brevi dallo scoperto; però la precedente segnalazione “in sofferenza” è pienamente legittima.

Come noto ed accennato in premessa, tra le categorie di rischio censite (per cui corre l’obbligo di segnalazione alla centrale rischi) rientra quella della “sofferenza” come contenuta nell’articolo 5 comma 1, cap. II, sez. II della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, cui deve essere ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertato giudizialmente, oppure in situazioni equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende.

Da precisare che l’apposizione a sofferenza non richiede una previsione di perdita del credito, ben potendo sussistere anche nel caso in cui il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e pur nel contesto della sua negatività, dei margini di rientro.

Quello che conta è la manifesta ed in equivoca (e documentabile) emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non sia sicuro o comunque altamente probabile e che, quindi, si configuri un serio e concreto pericolo di insolvenza.

Nella fattispecie concreta era stata formulata una domanda risarcitoria da una società nei confronti di una banca per illegittima segnalazione.

Nello specifico la banca, dopo aver revocato l’apertura di credito concesso in conto corrente alla società ed averle, anche, intimato il pagamento del saldo debitore, aveva provveduto alla segnalazione della sua posizione a sofferenza, senza, di contro, comunicare tempestivamente il suo successivo ed integrale rientro dallo scoperto.

Nella decisione in commento i giudici della Corte di Cassazione hanno confermato che, con riguardo alla nozione di insolvenza e situazioni equivalenti, rilevante ai fini della segnalazione, agli intermediari creditizi è dato un certo margine di discrezionalità, che, però, non può sconfinare nell’arbitrio, dovendo, in ogni caso, la valutazione essere fondata su dati oggettivi da cui sia possibile evincere la sussistenza del rischio segnalato.

fonte: www,altalex.com//Rientrare in breve da scoperto non salva dalla segnalazione in sofferenza

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