‘Quattrozampe’ scatenati, nonostante l’impegno dei padroni per tenerli a bada. E il loro abbaiare è motivo di disturbo per una coppia di coniugi. Fatale la ridotta distanza tra le due abitazioni. Ciò, però, non è sufficiente per considerare acclarato il reato di disturbo del riposo delle persone. Prima è necessario valutare se, in concreto, il rumore provocato dai cani sia davvero tali da mettere in crisi, in generale, la quiete pubblica, e non solo la tranquillità dei due coniugi (Cassazione, sentenza 7392/15).
Per i giudici del Tribunale, però, è evidente la colpevolezza dei padroni dei cani: essi non hanno «impedito il continuo abbaiare» dei ‘quattrozampe’. E ciò ha provocato un evidente «fastidio» per il «riposo delle persone», nello specifico una coppia di coniugi. Decisive proprio i resoconti fatti da questi ultimi, corroborati dalle parole di alcuni loro ospiti, indicati come testimoni. Consequenziale la «condanna alla pena di 250 euro di ammenda», con l’aggiunta del «risarcimento dei danni in favore delle parti civili».
Per i padroni dei cani, però, è stato considerato secondario il nodo gordiano della «plurioffensività della condotta». Più precisamente, viene spiegato, col ricorso in Cassazione, che «gli unici ad essere disturbati erano i coniugi vicini di casa», anche perché «all’epoca dei fatti non esistevano, nei pressi delle due abitazioni, altri nuclei abitativi o altri luoghi frequentati da persone».
Questa considerazione è assai rilevante, ammettono i giudici del ‘Palazzaccio’. Ciò perché «la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica», e quindi «i rumori devono avere una tale diffusività» da raggiungere «potenzialmente un numero indeterminato di persone». Per questo motivo, è necessario ora valutare – compito affidato ai giudici del Tribunale – se fosse davvero così insopportabile l’«abbaiare dei cani», o se, piuttosto, fossero esclusivamente «i coniugi, vicini di casa, le uniche persone danneggiate». E per tale valutazione, aggiungono i giudici, è irrilevante il richiamo alla «saltuaria frequentazione» degli ospiti dei coniugi, perché quegli ospiti non sono «annoverabili tra i potenziali danneggiati».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Cani scatenati, proteste dei vicini di casa e padroni nel mirino: rilevanza penale legata alla "diffusività" dei rumori
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venerdì 6 marzo 2015
Cani scatenati, proteste dei vicini di casa e padroni nel mirino: rilevanza penale legata alla "diffusività" dei rumori
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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