lunedì 30 marzo 2015

Poliziotto senza casco fermato dai carabinieri: non può scegliere a chi rivelare la propria identità

Il tribunale condanna un imputato per aver violato l'articolo 651 del codice penale (rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale). L’uomo era stato fermato da due carabinieri per un controllo in strada, ma in seguito alla loro richiesta di fornire le generalità ed i documenti di identità, rispondeva che lo avrebbe fatto soltanto al personale della Polizia di Stato, corpo a cui apparteneva con la qualifica di ispettore. Cosa che aveva fatto, all’arrivo di una pattuglia di colleghi. L’imputato ricorre in Cassazione. La Suprema Corte (sentenza 9957/15) ricorda che l’elemento del reato previsto dall’art. 651 c.p. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento. Dire a voce le proprie generalità è sufficiente ad escludere il reato. L'uomo non si era limitato a non esibire i suoi documenti di identità, ma si era anche rifiutato di declinare le proprie generalità ai carabinieri che lo avevano fermato per un controllo, perfezionando così la fattispecie dell’art. 651 c.p.. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Poliziotto senza casco fermato dai carabinieri: non può scegliere a chi rivelare la propria identità - La Stampa

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