In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti sul pagamento del premio assicurativo, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione come risultante dall’esposizione del contrassegno e del certificato. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 3378/15.
Il caso
A seguito di un incidente stradale e delle gravissime lesioni riportate da uno dei conducenti coinvolti, il curatore provvisorio di quest’ultimo conveniva in giudizio il conducente dell’altro veicolo, nonché la compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni. La compagnia assicuratrice eccepiva il difetto di copertura assicurativa per mancato pagamento del premio. In primo grado la richiesta di risarcimento trovava accoglimento ma la Corte d’appello riformava la pronuncia, rigettando ogni domanda proposta nei confronti della compagnia assicuratrice. La curatrice del conducente ferito impugna la sentenza d’appello in Cassazione.
La ricorrente ritiene che i giudici di merito abbiano erroneamente escluso la responsabilità dell’assicurazione basandosi sulla confusione tra contratto assicurativo, dalla durata convenzionale annuale rinnovabile, e attestato, con durata limitata a 5 giorni. I due atti avrebbero funzioni differenti in quanto, se il contratto ha efficacia vincolante tra le parti, il contrassegno e l’attestato, che devono essere esposti sul veicolo assicurato, svolgono la diversa funzione di dimostrazione dell’adempimento degli obblighi assicurativi nei confronti delle autorità e dei terzi danneggiati, i quali, essendo appunto terzi rispetto al contratto assicurativo, ovviamente ne ignorano i contenuti.
L’esposizione del contrassegno genera in tal senso una presunzione di esistenza del rapporto assicurativo, quindi è sufficiente per la condanna dell’assicuratore al risarcimento dei danni provocati dal veicolo assicurato. I motivi così formulati sono fondati. La Suprema Corte richiama il principio costantemente affermato in sede di legittimità secondo il quale, in tema di assicurazione per danni provocati dalla circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti in ordine al pagamento dei premi, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione come risultante dall’esposizione del contrassegno e dell’attestato. Ne consegue che, ai fini della promovibilità dell’azione di risarcimento nei confronti dell’assicuratore, è condizione necessaria e sufficiente l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.
Il contrassegno ed il certificato assicurativo operano infatti nell’interesse esclusivo e a tutela dei terzi danneggiati in quanto assolvono alla funzione di comunicare l’esistenza di una copertura assicurativa del veicolo, restando esonerato il danneggiato dall’onere di dimostrare che il contratto sia ancora in vigore. A ciò si aggiunga che l’assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato e nei limiti del massimale anche quando il sinistro sia avvenuto entro il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c. e non sia stato pagato il nuovo premio. Per questi motivi, la Suprema Corte cancella la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Per il risarcimento dall’assicurazione è sufficiente l’autenticità del contrassegno apposto sul veicolo
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martedì 10 marzo 2015
Per il risarcimento dall’assicurazione è sufficiente l’autenticità del contrassegno apposto sul veicolo
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