mercoledì 11 marzo 2015

Bancarotta fraudolenta, no alla custodia in carcere se la prognosi della pena è sotto i tre anni

In un procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il giudice prima di disporre la misura cautelare deve valutare - alla luce delle recenti modifiche al codice di procedura penale - se, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata possa essere non superiore ai tre anni ed in questo caso non può disporre la custodia in carcere. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 10117/2015 , accogliendo sotto questo profilo il ricorso di un uomo recluso con l'imputazione di aver distratto somme, veicoli e merci della propria società poi fallita, oltre ad aver sottratto e distrutto le relative scritture contabili.

Il ricorso - Tra i numerosi motivi di ricorso sollevati dal ricorrente, infatti, l'unico accolto è stato quello per cui il Tribunale di Reggio Calabria nel rigettare la richiesta di riesame dell'ordinanza che disponeva la misura coercitiva non aveva «in alcun modo motivato sulla eccezione difensiva fondata sulle recenti modifiche apportate dal legislatore all'articolo 275 del cod. proc. pen., secondo cui è fatto divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere qualora il giudice ritenga verosimile che in caso di condanna il prevenuto si trovi a dover scontare una pena, anche se residua, pari od inferiore ad anni 3 di reclusione».

La motivazione - Secondo la Suprema corte tale ultima doglianza riguardante il nuovo testo delcomma 2-bis dell'articolo 275 del Cpp , come sostituito per effetto del Dl n. 92 del 2014, va accolta. Infatti, come detto, la norma appena richiamata «prevede oggi che non possa applicarsi la misura coercitiva della custodia in carcere ove il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, l'eventuale pena detentiva non sarà superiore a 3 anni: limite che non riguarda alcune tipologie di reati ma non le ipotesi criminose di bancarotta fraudolenta».

Al contrario, però, «malgrado la prospettata questione», nell'ordinanza non risultava «in alcun modo valutata la possibilità di una eventuale condanna dell'imputato, all'esito del futuro giudizio di merito, a pena non superiore ai 3 anni di reclusione, né detta verifica - cui dovrà provvedere il giudice dei rinvio - può intendersi implicitamente compiuta attraverso il richiamo ai precedenti penali dell'indagato, operato soltanto in punto dl illustrazione dell'ipotizzato pericolo di reiterazione criminosa».

Infine, con riferimento ai tempi, la sentenza spiega che tale regola risultava già applicabile al caso affrontato in quanto il decreto legge è datato 26 giugno 2014, ed è pertanto entrato in vigore in data anteriore rispetto alla decisione adottata dal Tribunale del riesame.

fonte: www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com//Bancarotta fraudolenta, no alla custodia in carcere se la prognosi della pena è sotto i tre anni

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