La Corte d’appello di Roma respinge la domanda di un marito per ottenere il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico regionale del Lazio, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto con il rito concordatario. La Cassazione (sentenza 6016/15) ricorda di aver già risolto (con le decisioni n. 16379/14 e 16380/14) il contrasto sull’esistenza di un limite alla dichiarazione di efficacia delle sentenze emesse dai Tribunali ecclesiastici in merito alla nullità, secondo l’ordinamento canonico, dei matrimoni celebrati con il rito concordatario. Il limite è costituito dalla necessità di tutelare il cosiddetto "matrimonio-rapporto", caratterizzato da una congrua convivenza matrimoniale: «il matrimonio-rapporto, al quale va ricondotta la situazione giuridica “convivenza tra i coniugi” o “come coniugi”, trova fondamento nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella legislazione italiana, in maniera tale da costituire la rappresentazione di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale, che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità». La convivenza fra i coniugi è un elemento essenziale, determinante. La Cassazione spiega «i caratteri che deve assumere, per i fini che qui interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno, nonché della stabilità, individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi, una durata minima di 3 anni». Questo limite non opera se la domanda è presentata congiuntamente dalle parti. Il ricorso dell'uomo è in contrasto con i principi richiamati: il rilievo circa la convivenza fra i coniugi ha uno spessore particolare, se si considera che il rapporto si era protratto per un periodo considerevole (35 anni), durante il quale erano nati tre figli. La Suprema Corte respinge il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Nozze nulle per la Chiesa, ma non per lo Stato se i coniugi hanno convissuto per almeno tre anni - La Stampa
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venerdì 27 marzo 2015
Nozze nulle per la Chiesa, ma non per lo Stato se i coniugi hanno convissuto per almeno tre anni
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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