In fuga col bottino... sembra il titolo di una pellicola cinematografica – ma è invece, in sintesi, la potenziale conclusione delle compere effettuate online, con il venditore che sparisce (assieme alla merce, se davvero c’è mai stata) dopo aver incassato i soldi, e con l’acquirente che si ritrova con un pugno di mosche. Ma, mondo virtuale o reale che sia, la condotta del finto venditore è comunque qualificabile come truffa in piena regola. A maggior ragione quando, come in questo caso, colui che ha proposto la merce, una volta fatto l’affare – ossia realizzato il ‘pacco’ ai danni del compratore... –, si cancella dal mercato web (Cassazione, sentenza 10136/15).
Luogo del delitto, seppur virtuale, è uno dei siti internet di riferimento per la compravendita di merci. La trattativa, intrapresa e poi conclusa, per il passaggio di un «bene voluttuario» si rivela un bluff clamoroso ai danni del compratore, che paga regolarmente il prezzo fissato, ma si ritrova senza l’oggetto desiderato. E il venditore? Letteralmente sparito, come testimoniato dalla «cancellazione del suo account». Ciò nonostante, però, viene rintracciato, e condannato per il reato di «truffa». La linea di pensiero tracciata tra Tribunale e Corte d’appello viene condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione: nessun dubbio è possibile sulle gesta del venditore. Quest’ultimo, peraltro, è recidivo, essendosi reso responsabile della «omessa consegna della merce anche ad altri soggetti», convinto, però, che i compratori «non avrebbero esercitato azioni legali per ottenere la restituzione della somma versata».
Irrilevante il richiamo, fatto dal venditore, al suo curriculum, ossia «la positività dei feedback» ricevuti da precedenti compratori. Evidente, dunque, la «condotta fraudolenta» del venditore, che si è accreditato sul sito e ha posto «in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso» al compratore, e, per giunta, «rendendo difficile la possibilità di risalire» alla sua persona.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Trattativa chiusa online, ma la merce non arriva. Condannato il venditore, che aveva anche cancellato l’account - La Stampa
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venerdì 27 marzo 2015
Trattativa chiusa online, ma la merce non arriva. Condannato il venditore, che aveva anche cancellato l’account
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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