In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 6682/15.
Il caso
La Corte d’appello di Torino condannava un imputato, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla moglie e per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento. L’uomo ricorreva in Cassazione, affermando, con un primo motivo di ricorso, il mancato stato di bisogno dei figli, in quanto il reddito del coniuge era stato sempre stato sufficiente anche per il sostentamento dei due minori, al cui mantenimento provvedevano anche i nonni. Inoltre, contestava il mancato esame della propria impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento, a causa della mancanza di redditi adeguati e dello stato di indigenza in cui si trovava in seguito alla perdita del lavoro.
La Cassazione ricorda che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi. Perciò, era irrilevante all’integrazione della fattispecie il contributo economico dei nonni. Inoltre, l’incapacità economica dell’uomo a far fronte agli adempimenti previsti dalla legge, deve essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti. Nel caso, nel periodo in cui si era verificato l’inadempimento, l’imputato aveva ricevuto degli introiti, anche se modesti, riuscendo però a costituire un altro nucleo familiare e pagando la pigione dell’alloggio in cui viveva. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Non mantiene i figli minori, tanto ci pensano i nonni: il ragionamento non funziona
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martedì 3 marzo 2015
Non mantiene i figli minori, tanto ci pensano i nonni: il ragionamento non funziona
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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