lunedì 23 marzo 2015

Lui violento, lei vittima, ma i due tornano a vivere insieme: discutibile l’applicazione del "divieto di dimora" per l’uomo

Accuse pesantissime nei confronti dell’uomo: maltrattamenti e violenza ai danni della propria compagna. A rendere il quadro ancora più grave, poi, anche la condanna in primo grado a quasi quattro anni di reclusione. E' logica l’applicazione della misura cautelare del “divieto di dimora” per tutelare la donna. Lei, però, dimentica il passato e si riconcilia col proprio uomo, fino a rimanere nuovamente incinta di lui. Difficile, a questo punto, confermare, ancora una volta, l’applicazione della misura cautelare. I giudici di merito reputano "risibile" la «istanza di revoca della misura cautelare del ‘divieto di dimora’» applicato all’uomo alla luce dei «delitti» – ossia maltrattamenti e violenza sessuale – «a danno della convivente».

Per i giudici, in sostanza, erano intatte le «esigenze cautelari» a tutela della donna, anche tenendo presente che l’uomo è stato «condannato, in primo grado, alla pena di tre anni ed otto mesi di reclusione» per i «detti reati». E, viene aggiunto, «non poteva considerarsi circostanza nuova l’asserita ripresa della convivenza» tra l’uomo e la donna, la cui «dichiarazione», comunque, viene ritenuta «meritevole di una verifica» ad hoc. Anche in ultima battuta, in Cassazione (sentenza 9240/15), l’uomo ribadisce la propria linea difensiva, poggiata, ovviamente, sul fatto che ha «ripreso la convivenza con la donna, al punto» che ella «è nuovamente incinta di lui».

In sostanza, è evidente, per l’uomo, «l’assenza di ogni giustificazione alla misura cautelare, applicata, all’epoca, proprio per tutelare» la sua compagna. L'obiezione è considerata plausibile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali sottolineano l’errore compiuto dai giudici di merito, laddove essi hanno «confermato l’adeguatezza della misura cautelare, pur a fronte di una circostanza di fatto – la ripresa della convivenza tra l’uomo e la compagna, peraltro incinta di lui –» che avrebbe dovuto «minare in radice il senso della misura stessa, privandola di ogni significato» proprio perché «il divieto di dimora era stato disposto per evitare» che l’uomo «potesse entrare in contatto» con la compagna.

È illogico il ragionamento compiuto dai giudici di merito, viene spiegato ora, perché non si dubita della «circostanza» della convivenza, bensì del «carattere libero della scelta della donna di tornare a vivere» con l’uomo, chiedendo addirittura, su questo punto, una «verifica». Ma, chiariscono i giudici della Cassazione – dando un’indicazione ai giudici del Tribunale, i quali dovranno riesaminare la questione –, se si ammette, come fatto nei giudizi di merito, la «veridicità della ripresa convivenza», allora risulta «priva di significato» la «misura cautelare» del «divieto di dimora» applicata originariamente nei confronti dell’uomo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Lui violento, lei vittima, ma i due tornano a vivere insieme: discutibile l’applicazione del "divieto di dimora" per l’uomo - La Stampa

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