Se il notaio a cui si lasciano la somme necessarie per versare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, sull’atto rogato, non le versa all’Erario, il povero contribuente sarà costretto a pagare di nuovo quanto già sborsato: questa volta, però, sarà l’Amministrazione a chiedergli di saldare l’imposta, in qualità di parte sostanziale dell’atto registrato e, dunque, soggetto obbligato. È quanto si ricava dall’ordinanza di Cassazione del 12 marzo scorso, n. 5016, con cui la Corte pone nel nulla la pronuncia di merito favorevole al contribuente che escludeva ogni sua responsabilità.
Il caso
A seguito della stipula di una compravendita, registrata telematicamente dal notaio, gli acquirenti venivano raggiunti dagli avvisi di liquidazione per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Presentato ricorso davanti al Giudice tributario, ottenevano in secondo grado l’annullamento degli atti impositivi. La Commissione tributaria regionale fondava la sua decisione sul dato che la legge ravvisa nel notaio l’unico soggetto abilitato a versare l’imposta, senza alcuna possibilità per i contribuenti di controllarne la correttezza dell’operato. La Cassazione afferma che la notifica dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio che si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento vale, solo, a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, “ma non incide sul principio per cui soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo” .
Fonte: www.fiscopiu.it/La Stampa - L’omissione del notaio comporta la responsabilità dei clienti
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lunedì 16 marzo 2015
L’omissione del notaio comporta la responsabilità dei clienti

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