lunedì 16 marzo 2015

Deposito cauzionale: si chiedono i danni o lo si restituisce all'affittuario

L’obbligo del proprietario è di restituire all'affittuario il deposito cauzionale versato sorge al termine della locazione, quando si lascia l’immobile. Perciò, se il proprietario trattiene la somma anche dopo il rilascio dell’immobile, senza proporre una domanda giudiziale per attribuirla, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti, l'affittuario può esigerne la restituzione. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 3882/15.

Il caso

Una società, affittuaria di un immobile, si opponeva al decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento di una somma in favore del locatore. Mentre il tribunale rigettava l’opposizione, la Corte d’appello revocava il decreto ingiuntivo, condannando la conduttrice al pagamento di una somma minore. La società ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione degli articoli 11 della legge 392/1978 (deposito cauzionale) e 416 del codice di procedura civile (costituzione del convenuto).

La Cassazione rileva che, secondo i giudici di merito, non c'era l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale, nel caso, poiché dalla corrispondenza tra le parti risultava che il locatore aveva lamentato l’esistenza di danni causati dal conduttore, avanzando anche una «generica richiesta di risarcimento». Tuttavia, i giudici di legittimità condividono quanto dedotto dalla ricorrente, secondo cui, una volta che la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni.

L’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione agli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione, nel momento in cui avviene il rilascio dell’immobile locato, per cui, qualora il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile, senza proporre una domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Milano.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Deposito cauzionale: si chiedono i danni o lo si restituisce al proprietario

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