giovedì 5 marzo 2015

Lavoro di pubblica utilità escluso se ebbrezza è equivalente ad attenuanti

Non è possibile procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità quando risulti contestata l'aggravante dell'aver procurato, in stato di ebbrezza, un incidente stradale e tale aggravante sia equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti generiche. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2015, n. 6739.

Il caso vedeva un automobilista essere condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver causato un incidente stradale (art. 186, comma 1-bis cod. strad.) e dall'essere il fatto avvenuto in ora notturna (art. 186, comma 2-sexies, cod. strad.), con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 186, comma 1-bis cod. strad. La questione riguarda se via la possibilità di procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strad., quando risulti contestata l’aggravante dell’aver procurato un incidente stradale, ovvero se, in presenza della aggravante speciale, sia sempre precluso procedere alla sostituzione.

Si legge in motivazione che il giudizio di comparazione delle circostanze spiega i suoi effetti solo in relazione alla determinazione della pena, lasciando del tutto inalterata la valutazione deteriore dell'azione e della personalità dell'imputato. In altre parole, il giudizio di bilanciamento, secondo i principi generali, non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della pena inflitta, nel senso che le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge, posto che il giudizio di soccombenza non fa venire meno la sussistenza in concreto della circostanza subvalente ma la paralizza e la rende non applicata "quoad poenam".

Sul punto preme ricordare come anche la Corte Costituzionale, con ordinanza del 25 settembre 2013, n. 247, ha affermato che la fattispecie aggravata dal fatto di aver cagionato un incidente stradale è stata voluta come limite all’applicazione della sanzione sostitutiva.

L’aggravante in commento, infatti, sebbene subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, incide comunque ai fini della valutazione della gravità del fatto perché, attiene ad una turbativa delle corrette condizioni di guida, ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione.

In definitiva, la condizione ostativa all'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e l'obbligo di applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente operano, pur in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strad., qualora nel giudizio di bilanciamento detta circostanza sia stata ritenuta subvalente o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti.

fonte: www.altalex.com//Lavoro di pubblica utilità escluso se ebbrezza è equivalente ad attenuanti

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