giovedì 5 marzo 2015

La madre che non fa nulla per impedire atti sessuali ai danni della figlia è penalmente responsabile

Il genitore risponde del reato sessuale realizzato da altri in danno del figlio minore se, consapevole del fatto e della possibilità di porvi fine, non si sia attivato per impedirlo ma abbia invece tenuto una condotta passiva. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 6844/15.

Il caso

La Corte d’appello di Milano confermava la condanna per la madre di una minore di 14 anni, per il reato di atti sessuali, commesso da un terzo soggetto nei confronti della figlia. La donna impugna la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione lamentando la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, in quanto i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistente l’elemento del dolo, non avendo al contrario dato rilevanza ad un atteggiamento meramente negligente o superficiale della ricorrente, tra l’altro affetta da deficit cognitivo all’epoca dei fatti.

La Cassazione richiama i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità per cui risponde del reato sessuale commesso ai danni del figlio minore il genitore che, pur essendo a conoscenza dei fatti e della possibilità di porvi fine, non si attivi in tal senso, rimanendo inerme e violando quella posizione di garanzia dell’inviolabilità sessuale del figlio che gli compete. Si è poi aggiunto che tale forme di responsabilità è individuabile laddove sussistano le condizioni della conoscenza o conoscibilità, da parte del genitore, dell’evento e dell’azione doverosa gravante su di lui, nonché della possibilità oggettiva di impedire il fatto. Irrilevante è la doglianza relativa alla riconducibilità della condotta dell’imputata a mera negligenza e superficialità, in quanto, come già affermato dalla Cassazione proprio in tema di omesso impedimento di reiterate condotte di abuso sessuale, la responsabilità penale (ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.) si configura anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussistano e siano percepibili dall’agente segnali precipui e peculiari dell’evento illecito, caratterizzato da elevata anormalità.

In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae a qualsiasi censura, in quanto da atto della corretta applicazione dei principi richiamati alle risultanze probatorie. Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato infondato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - La madre che non fa nulla per impedire atti sessuali ai danni della figlia è penalmente responsabile

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