domenica 15 marzo 2015

Impossibile il fermo auto all’avvocato

Avvocati poco solerti a pagare le cartelle di Equitalia? Se i termini scadono e l’Agente per la riscossione bussa alla porta, iscrivendo il fermo sull’automobile del professionista, c’è sempre la possibilità di fare ricorso (ed eventualmente – stando agli ultimi orientamenti della Cassazione – anche, in anticipo, prima che ciò avvenga, ricorrendo contro il semplice preavviso di fermo). Infatti, l’ultima riforma che ha modificato la riscossione esattoriale [1] ha sancito alcuni paletti invalicabili a favore di chi utilizza il mezzo per lavorare e, in particolare, dei professionisti. Così il legale che impiega l’auto per recarsi in udienza, raggiungere i clienti in carcere, partecipare alle mediazioni, recarsi dai propri assistiti in casi di urgenza, può dirsi salvo dal “ricatto” delle ganasce fiscali.

È quanto si evince da una sentenza della Commissione Tributaria di Perugia dello scorso 10 febbraio [1] che ha annullato il fermo auto nei confronti di un legale. Secondo i giudici tributari umbri, infatti, l’automobile può dirsi strumentale alla professione di avvocato, che può prevedere frequenti ed imprevedibili spostamenti sul territorio per lo svolgimento della propria attività.

Ma procediamo con ordine.

Con il Decreto del Fare, in caso di contribuente che eserciti attività di impresa o professione, quest’ultimo può impedire l’iscrizione del fermo amministrativo dimostrando che il veicolo che Equitalia intende sottoporre a fermo è strumentale alla propria attività d’impresa, professionale o di lavoratore autonomo (si pensi all’agente di commercio).

Attenzione: se un tempo era necessario, per ottenere lo stop al fermo, dimostrare l’indispensabilità del veicolo, oggi è sufficiente la sua “strumentalità” alla professione o impresa (leggi “Come annullare il fermo amministrativo sui veicoli strumentali alla professione o all’azienda”).

In buona sostanza, Equitalia ha le mani legate nei confronti di tutti coloro che utilizzano l’auto per lavorare. Questo significa che chiunque riesca a fornire la prova della strumentalità dell’automezzo ai fini dell’esercizio della professione, dell’arte o di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (si pensi all’agente di commercio), potrà evitare le cosiddette ganasce fiscali in caso di mancato pagamento della cartella di pagamento.

Il contribuente deve ricorrere entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di fermo: tale termine non dovrebbe essere perentorio, tuttavia, secondo alcuni commentatori, la dimostrazione tardiva sarebbe priva di effetti, salvo ritenere che Equitalia possa cancellare il fermo già iscritto.

Si ritiene che la strumentalità debba essere valutata in base alle disposizioni delle imposte sui redditi (essendo assente una tale nozione nelle disposizioni del codice di procedura civile in tema di espropriazione), considerando tali (in via generale) quei beni utilizzati e necessari per lo svolgimento dell’attività e iscritti in contabilità.

La dottrina tuttavia ritiene che si possa parlare di beni strumentali all’esercizio dell’attività o della professione anche se il mezzo non risulta dalle scritture contabili. Pertanto, ad esempio, l’unica autovettura dell’idraulico utilizzata per recarsi dai clienti dovrebbe comunque essere considerata strumentale, anche se non riportata nei registri contabili; mentre potrebbe non esserlo l’automobile del professionista che svolge prevalentemente attività nel proprio studio o abitazione.

In ogni caso è anche necessario che il mezzo è l’unico intestato al professionista e questi non ha la disponibilità di ulteriori veicoli per muoversi.

LA PROCEDURA DEL FERMO

Ricordiamo che Equitalia può iscrivere il fermo dopo la notifica della cartella esattoriale o dell’accertamento fiscale immediatamente esecutivo. Ciò vale anche se è decorso più di un anno (invece, per i casi di esecuzione forzata, è prima necessaria la preventiva notifica di una intimazione di pagamento [3]).

Equitalia può comunque procedere a iscrivere il fermo so se sia scaduto il termine di:

 – 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento entro il quale il contribuente è tenuto a effettuare il versamento delle somme richieste;

 – 30 giorni decorrenti dal termine per il pagamento delle somme dovute in base all’accertamento fiscale direttamente esecutivo (nel qual caso non viene notificata la cartella di Equitalia), dopo i quali le predette somme sono affidate in carico all’Agente della riscossione, affinché proceda ad esecuzione forzata.

 Scaduti i suddetti termini di pagamento, Equitalia deve notificare al debitore un preavviso di iscrizione di fermo con cui si dà al debitore altri 30 giorni di tempo per pagare, scaduti i quali, in difetto di adempimento, si procede all’iscrizione.

 In base ad alcune direttive interne, Equitalia, per debiti:

 - minori di 2.000 euro, dovrebbe iscrivere il fermo su un solo veicolo del debitore;

 – tra 2.000 e 10.000 euro, su massimo di 10 veicoli.

[1] L. 98/2013 che ha convertito il d.l. 69/2013.

[2] CTP Perugia, sent. n. 40/15.

[3] Cass. S.U. sent. n. 19667 del 18.09.2014.

fonte: www.laleggepertutti.it//Impossibile il fermo auto all’avvocato

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