La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale vale anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza; cosicché, la sussistenza di detta aggravante preclude l’accesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 3297/15.
Il fatto
La Corte d’appello, riducendo la pena, conferma nel resto la sentenza del Giudice che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato (art. 186, comma 7, del CdS) di "rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza". I Giudici negava l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Contro la decisione l’imputato propone ricorso.
Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza in base al quale la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. Ne consegue che la sussistenza di tale aggravante esclude l’accesso al lavoro di pubblica utilità.
Riporta sul punto quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 43845/14, «la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, la cui sussistenza preclude all’imputato la possibilità di ottenere la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall’art. 186, comma 7, al comma 2, lett. c) del medesimo articolo, il quale a sua volta è richiamato dal comma 2 bis, disciplinante l’aggravante in oggetto».
Il ricorrente chiede, inoltre, alla Corte di legittimità l’applicazione del nuovo istituto di cui all’art. 168 bis c.p.p.. Il Collegio, anche sul punto, richiama un principio già affermato in base al quale «nel giudizio di cassazione l’imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’art. 168 bis c.p., né può altrimenti sollecitare l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito, per l’incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria». Per tali ragioni, la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Rifiuta di sottoporsi alla prova del “palloncino”: niente lavoro di pubblica utilità
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sabato 7 febbraio 2015
Rifiuta di sottoporsi alla prova del “palloncino”: niente lavoro di pubblica utilità
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