sabato 17 gennaio 2015

Va punito chi ha merce contraffatta da vendere

La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, condanna l’imputato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

La Cassazione (sentenza 44354/14) ricorda che «integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, né a tal fine rileva la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che la norma citata, in via principale e diretta tutela, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Trattasi, invero, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno; nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno». E’, d’altra parte, illecito l’uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad un altro notorio anteriore, quando al primo derivi un vantaggio indebito e sia idonea a creare confusione. Quindi, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Va punito chi ha merce contraffatta da vendere

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