venerdì 2 gennaio 2015

Al via il nuovo regime forfettario per imprese e autonomi, ma con il vecchio modello

Da ieri il vecchio regime dei c.d. minimi è andato definitivamente in pensione, lasciando il posto al nuovo regime forfettario per i lavoratori autonomi e le imprese disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).

Il nuovo regime fa il suo esordio tra molte polemiche, tanto che lo stesso Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha dovuto promettere nei giorni scorsi un intervento correttivo da realizzare con "un provvedimento ad hoc nei prossimi mesi". I tempi ristretti tra l'approvazione della Legge di Stabilità - avvenuta lo scorso 22 dicembre - e l'entrata in vigore del nuovo regime non hanno consentito all'Agenzia delle Entrate di aggiornare il modello di dichiarazione di inizio attività per poter esercitare la relativa opzione, dunque, come chiarito con comunicato diffuso lo scorso 31 dicembre dalla stessa Agenzia, fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato per accedere al nuovo regime bisognerà utilizzare il vecchio modello di dichiarazione, barrando la casella prevista per l’adesione al precedente "Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011”.

Il nuovo regime forfettario presenta notevoli differenze rispetto al vecchio regime dei minimi. A fronte della eliminazione dei limiti di tempo di permanenza nel regime agevolato (in precedenza il limite era fissato a 5 anni o al compimento del trentacinquesimo anno di età, se successivo allo scadere dei 5 anni) e dei limiti di età, coloro che aderiranno al nuovo regime dovranno fare i conti con una disciplina certamente peggiorativa rispetto a quella previgente: imposta sostitutiva: l'aliquota dell'imposta applicata ai contribuenti "minimi", che sostituisce le imposte dovute ai fini IRPEF e IRAP, passa dal 5 al 15%; condizioni di accesso al regime: oltre alla soglia dei ricavi, che viene diversificata a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata (in precedenza era fissata a 30 mila euro per tutte le attività, mentre ora va dai 15 mila euro per le attività professionali ai 40 mila euro per i commercianti), altri limiti sono dati dalla prevalenza dei redditi di lavoro autonomo rispetto ai redditi di lavoro dipendente e assimilati eventualmente percepiti (la verifica di detta prevalenza va effettuata per redditi superiori a 20 mila euro), nonché dalle spese sostenute per dipendenti e collaboratori (che non devono superare i 5 mila euro) e dai costi per beni strumentali (che non devono superare, alla chiusura dell'esercizio, i 20 mila euro); base imponibile: all'ammontare dei ricavi e dei compensi va applicato un coefficiente di redditività, che varia a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata (78% per le attività professionali), finalizzato alla forfetizzazione dei costi.

Restano, nel nuovo regime, l'esonero dall'applicazione della ritenuta d’acconto su compensi e ricavi (comma 67), dal versamento dell’IVA - salvo specifici casi indicati -, dall'applicazione degli studi di settore e dai principali adempimenti (come l'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili). Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della Legge, chi si avvale del nuovo regime per avviare una nuova attività beneficerà di un’ulteriore riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi 3 anni. Ai sensi del comma 56 dell'art. 1 della Legge di Stabilità, per avvalersi del nuovo regime è sufficiente comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti richiesti dal comma 54 della medesima norma.

Fonte: www.fiscopiu.it/La Stampa - Al via il nuovo regime forfettario per imprese e autonomi, ma con il vecchio modello

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