Riveduta e corretta la decisione emessa in primo grado: confermato l’affidamento condiviso, ma i due figli minori della coppia, pronta alla separazione, non possono essere allontanati, anche per salvaguardare il loro legame. Il distacco sarebbe difficilmente sopportabile per i due fratellini, soprattutto considerando la complicata separazione dei genitori: per questo motivo, è da considerare improponibile un'equa divisione della prole fra madre e padre. Ciò conduce a optare per la collocazione dei due minori presso la madre, che potrà anche usufruire della casa coniugale, seppur di proprietà del marito. Per completare il quadro, l’uomo dovrà anche provvedere a versare un assegno mensile complessivo di 300 euro come contributo al mantenimento dei due figli: irrilevante il richiamo, fatto dall’uomo, alla disoccupazione e alla invalidità post infortunio sul lavoro (Corte d’Appello di Catania, sentenza 1404/14).
‘Pari e patta’, in sostanza, nel primo round della battaglia tra i due coniugi, oramai decisi a dividere le loro strade. Difatti, in Tribunale, nel «giudizio di separazione», si decide di affidare «i due figli minori ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento» del figlio minore più grande «presso il padre» ed «il collocamento del figlio minore» più piccolo «presso la madre», e stabilendo anche che «la casa coniugale restasse assegnata» all’uomo che «ne era proprietario». Allo stesso tempo, poi, si mette ‘nero su bianco’ «l’obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento del figlio collocato presso di sé» e si sancisce «la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno».
La soluzione adottata in primo grado viene messa in discussione dalla donna, la quale, in particolare, contesta la ‘divisione’ dei due figli minori. Ebbene, tale obiezione viene ritenuta plausibile e dotata di senso dai giudici della Corte d’Appello, i quali, confermando l’«affidamento condiviso», affermano che è erroneo, invece, il «collocamento» dei figli, ossia il fatto che il «figlio più grande» stia col padre e «quello più piccolo» colla madre, per la semplice ragione che questa divisione è «contraria all’interesse dei due minori, i quali, in tal modo, sono stati separati e privati del diritto di ciascuno di coltivare e mantenere il rapporto con il proprio fratellino», e, aggiungono i giudici, «tale pregiudizio appare ancor più grave se si tiene conto del difficile contesto attualmente vissuto dai due bambini, che è quello di una separazione dei genitori connotata da aspra conflittualità». Di conseguenza, ora viene disposto che «i due figli minori delle parti siano collocati presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare, e ciò al fine di consentire ai minori di preservare e continuare a vivere nel proprio habitat domestico, inteso come centro di affetti e luogo in cui si svolge la vita familiare».
Ultimo capitolo, infine, è quello relativo al «contributo per il mantenimento» dei due figli minori, e anche in questo caso la visione tracciata dalla donna viene condivisa dai giudici. Questi ultimi, difatti, sanciscono l’obbligo dell’«assegno» a carico dell’uomo, ricordando che il genitore deve «mantenere i figli» nonostante «versi in stato di disoccupazione o abbia un reddito minimo». E in questa vicenda è emerso che l’uomo ha sì «dichiarato di essere attualmente disoccupato in quanto, in seguito ad un incidente sul lavoro, è stato dichiarato invalido al 66%, senza diritto, dunque, a percepire pensione di invalidità», ma, allo stesso tempo, ha riconosciuto di «essere proprietario di alcune aree edificabili, ereditate dai propri genitori». Ciò significa, spiegano i giudici, che l’uomo non è affatto «privo di reddito o di risorse, in quanto, da un lato, l’invalidità da cui è affetto non gli impedisce in modo totale di trovare una collocazione nel mondo del lavoro, seppur in relazione certi tipi di attività compatibili con la patologia di cui soffre, dall’altro lato egli è titolare di un patrimonio immobiliare», e, pertanto, è «equo», concludono i giudici, «disporre» che l’uomo «contribuisca al mantenimento dei due figli minori mediante il pagamento di un assegno mensile di euro 300 (di cui 150 per ciascun figlio)».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Un fratellino alla donna, l’altro all’uomo: separazione insopportabile. Figli riuniti e collocati dalla madre
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martedì 30 dicembre 2014
Un fratellino alla donna, l’altro all’uomo: separazione insopportabile. Figli riuniti e collocati dalla madre
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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