In tema di atti persecutori, la prova del reato di aver causato alla persona offesa un grave e perdurante stato di ansia e paura, può essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 52260, depositata il 16 dicembre 2014.
Il fatto
Con ordinanza il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con la quale il gip del Tribunale di Ferrara aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale, dopo aver confermato la sussistenza di un grave quadro indiziario idoneo a ricondurre all’indagato le condotte di reiterate molestie nei confronti delle persone offese, aveva ritenuto che tali comportamenti avessero generato nei destinatari uno stato d’ansia e di depressione, confermato da referto medico. L’indagato ha proposto ricorso in Cassazione contro tale decisione. Il Collegio ritiene tale motivo di ricorso infondato: «in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia e paura, può essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.». La Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Stato d’ansia da stalking: per dimostrarlo non è necessaria l’esistenza di cure farmacologiche
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giovedì 18 dicembre 2014
Stato d’ansia da stalking: per dimostrarlo non è necessaria l’esistenza di cure farmacologiche
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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