In tema di atti persecutori, la prova del reato di aver causato alla persona offesa un grave e perdurante stato di ansia e paura, può essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 52260, depositata il 16 dicembre 2014.
Il fatto
Con ordinanza il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con la quale il gip del Tribunale di Ferrara aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale, dopo aver confermato la sussistenza di un grave quadro indiziario idoneo a ricondurre all’indagato le condotte di reiterate molestie nei confronti delle persone offese, aveva ritenuto che tali comportamenti avessero generato nei destinatari uno stato d’ansia e di depressione, confermato da referto medico. L’indagato ha proposto ricorso in Cassazione contro tale decisione. Il Collegio ritiene tale motivo di ricorso infondato: «in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia e paura, può essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.». La Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Stato d’ansia da stalking: per dimostrarlo non è necessaria l’esistenza di cure farmacologiche
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giovedì 18 dicembre 2014
Stato d’ansia da stalking: per dimostrarlo non è necessaria l’esistenza di cure farmacologiche

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