La terza sezione penale di Cassazione è categorica: la cd. “evasione da sopravvivenza”, già poco tollerata, nel caso di omesso versamento dell’IVA è pressoché da escludersi. Sono due le sentenze depositate il 7 ottobre scorso, nn. 41689 e 41696, con cui gli Ermellini rigettano i ricorsi degli imprenditori condannati che invocavano l’impunibilità in ragione della crisi finanziaria, pur ammettendo entrambi di aver privilegiato consapevolmente il soddisfacimento dei debiti verso i dipendenti a scapito dell’Erario.
Per la Corte, la mancanza di mezzi economici necessari per provvedere al pagamento dell’imposta non ha rilevanza scriminante, in quanto il soggetto IVA riceve materialmente le somme dal cessionario del bene allorché quest’ultimo gli paga il prezzo dell’operazione imponibile. In tale contesto, chiariscono i Supremi Giudici, “nessuna crisi di liquidità potrebbe giustificare il mancato versamento dell’IVA materialmente ricevuta da terzi”, posto che l’inadempimento non deriva “certo” dall’oggettiva impossibilità di adempiere, ma dall’utilizzazione delle somme ricevute per finalità diverse da quelle obbligatorie per legge (così sent n. 41689/2014).
Precisata l’appartenenza allo Stato delle dette somme, nonché il dovere di accantonamento e organizzazione delle risorse disponibili che incombe sull’imprenditore (così sent. n. 41696/2014), la Corte ha affermato che la crisi di liquidità al momento della scadenza del termine per il versamento “non vale ad escludere la colpevolezza”, specie per gli imprenditori che prediligono i dipendenti al Fisco.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Omessa IVA: la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza
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giovedì 9 ottobre 2014
Omessa IVA: la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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