giovedì 9 ottobre 2014

Omessa IVA: la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza

La terza sezione penale di Cassazione è categorica: la cd. “evasione da sopravvivenza”, già poco tollerata, nel caso di omesso versamento dell’IVA è pressoché da escludersi. Sono due le sentenze depositate il 7 ottobre scorso, nn. 41689 e 41696, con cui gli Ermellini rigettano i ricorsi degli imprenditori condannati che invocavano l’impunibilità in ragione della crisi finanziaria, pur ammettendo entrambi di aver privilegiato consapevolmente il soddisfacimento dei debiti verso i dipendenti a scapito dell’Erario.

Per la Corte, la mancanza di mezzi economici necessari per provvedere al pagamento dell’imposta non ha rilevanza scriminante, in quanto il soggetto IVA riceve materialmente le somme dal cessionario del bene allorché quest’ultimo gli paga il prezzo dell’operazione imponibile. In tale contesto, chiariscono i Supremi Giudici, “nessuna crisi di liquidità potrebbe giustificare il mancato versamento dell’IVA materialmente ricevuta da terzi”, posto che l’inadempimento non deriva “certo” dall’oggettiva impossibilità di adempiere, ma dall’utilizzazione delle somme ricevute per finalità diverse da quelle obbligatorie per legge (così sent n. 41689/2014).

Precisata l’appartenenza allo Stato delle dette somme, nonché il dovere di accantonamento e organizzazione delle risorse disponibili che incombe sull’imprenditore (così sent. n. 41696/2014), la Corte ha affermato che la crisi di liquidità al momento della scadenza del termine per il versamento “non vale ad escludere la colpevolezza”, specie per gli imprenditori che prediligono i dipendenti al Fisco.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Omessa IVA: la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza

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