giovedì 2 ottobre 2014

Niente lite temeraria se il conduttore si oppone allo sfratto consapevole dell’inadempimento

Non può considerarsi lite temeraria, tale da dare luogo al risarcimento dei danni ex articolo 96 del codice di procedura civile, l'opposizione alla convalida dello sfratto per morosità nell'ipotesi in cui il conduttore sia consapevole della esistenza, della entità e della gravità del proprio inadempimento, qualora il locatore non si sia avvalso della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto e ci sia la possibilità di continuare il rapporto di locazione con il pagamento regolare dei canoni successivamente dovuti. Lo ha affermato il Tribunale di Vicenza con la sentenza 1015/2014 .

La vicenda - Il caso prende le mosse da due procedimenti riuniti per convalida di sfratto per morosità nei confronti del conduttore di un locale commerciale relativamente al mancato pagamento dei canoni di locazione riferiti a due diversi periodi di tempo, intervallati tra loro, per un totale di nove mensilità. Il conduttore aveva in entrambi i casi provveduto a pagare i canoni durante i giudizi, mentre il locatore chiedeva il pronunciarsi della risoluzione del contratto in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, nonché la condanna al risarcimento dei danni subiti ex articolo 96 del Cpc, «per il fatto che la convenuta avrebbe resistito in giudizio in maniera temeraria e cioè pur conoscendo l'esistenza, l'entità e la gravità dei propri inadempimenti».

Le motivazioni - Il Tribunale accoglie la domanda di risoluzione del contratto in virtù dell'operatività della clausola risolutiva espressa, munita di approvazione specifica in calce al contratto, la quale di per sé rende risolto il contratto senza necessità di valutazione dell'inadempimento della controparte.

Il giudice tuttavia rigetta la domanda volta al risarcimento dei danni per lite temeraria ritenendo il comportamento del conduttore non sorretto da colpa grave, non configurandosi nel caso di specie alcuna ipotesi di responsabilità aggravata pur se il conduttore conosceva la gravità dei propri inadempimenti e «non aveva alcun argomento giuridico ulteriore per determinare il prolungamento della causa anche alla fase di merito».

E ciò perché dopo il pagamento del primo periodo di morosità il rapporto avrebbe potuto continuare con reciproca soddisfazione delle parti, non essendo ipotizzabile in quel momento una nuova morosità del conduttore, il quale non si è astenuto dall'opporsi alla convalida anche per via del fatto che lo stesso locatore ha deciso di non avvalersi sin da subito del meccanismo della clausola risolutiva espressa.

fonte: www.ilsole24ore.com//Niente lite temeraria se il conduttore si oppone allo sfratto consapevole dell’inadempimento

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